Sicurezza pubblica - Norme della Regione Lazio - Somministrazione di alimenti e bevande - Possibili restrizioni, disposte dai Comuni, per gravi e urgenti motivi relativi all'ordine pubblico e alla sicurezza - Ricorso del Governo - Successiva abrogazione della norma impugnata - Rinuncia all'impugnazione - Mancanza di formale accettazione da parte della Regione resistente - Cessazione della materia del contendere.
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale -promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. - dell'art. 32, comma 1, lett. e), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, nella parte in cui, sostituendo l'art. 17 della legge reg. Lazio n. 21 del 2006, dispone che il Comune può, con ordinanza, prevedere limiti e condizioni agli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, per gravi e urgenti motivi relativi all'ordine pubblico e alla sicurezza. Il ricorrente - considerato che il comma impugnato è stato dapprima modificato ad opera dell'art. 16, comma 9, della legge reg. Lazio n. 8 del 2019, e successivamente abrogato dall'art. 107, comma 1, lett. ll), della legge reg. Lazio n. 22 del 2019 - ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, pur in assenza di accettazione della rinuncia. La Regione, a sua volta, in sede di udienza pubblica, ha dichiarato che nulla osta alla definizione del giudizio.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, in ipotesi di intervenuta abrogazione della disposizione impugnata, dopo l'instaurazione del giudizio, a fronte della rinuncia al ricorso da parte del Governo, non essendo pervenuta da parte della Regione resistente l'accettazione della rinuncia, né risultando un suo interesse a coltivare il giudizio, si può dichiarare cessata la materia del contendere. (Precedenti citati: sentenze n. 171 del 2019, n. 94 del 2018 e n. 19 del 2015; ordinanza n. 62 del 2015).