Sentenza 14/1975 (ECLI:IT:COST:1975:14)
Massima numero 7620
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
23/01/1975; Decisione del
23/01/1975
Deposito del 05/02/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 14/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO REGIONALE - VIZI DEDUCIBILI - MENOMAZIONE DI POTERI E FACOLTA' COSTITUZIONALMENTE GARANTITI ALLA REGIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DI NORME COSTITUZIONALI NON ATTINENTI AD UNA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA DELLA REGIONE - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603, ART. 3, PRIMO COMMA (AGGIO ESATTORIALE A CARICO DEGLI ENTI DESTINATARI DEL GETTITO DEI TRIBUTI) - RICORSO DELLA REGIONE SICILIANA (INCOMPETENTE NELLA MATERIA) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76 E 3 DELLA COSTITUZIONE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 14/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO REGIONALE - VIZI DEDUCIBILI - MENOMAZIONE DI POTERI E FACOLTA' COSTITUZIONALMENTE GARANTITI ALLA REGIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DI NORME COSTITUZIONALI NON ATTINENTI AD UNA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA DELLA REGIONE - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603, ART. 3, PRIMO COMMA (AGGIO ESATTORIALE A CARICO DEGLI ENTI DESTINATARI DEL GETTITO DEI TRIBUTI) - RICORSO DELLA REGIONE SICILIANA (INCOMPETENTE NELLA MATERIA) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76 E 3 DELLA COSTITUZIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Le Regioni, in quanto soggetti di autonomia titolari di specifiche attribuzioni e competenze su materie tassativamente indicate da norme statutarie o da altre norme costituzionali, sono legittimate ad impugnare in via diretta leggi dello Stato solo quando ritengano che esse siano lesive della sfera ben definita dei loro poteri e gli unici motivi di ricorso sono percio' quelli che si risolvono nella menomazione di poteri e facolta' costituzionalmente garantiti. Va pertanto dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603 - che in tema di riscossione delle imposte pone l'aggio a carico degli enti destinatari dei tributi - sollevata dalla ricorrente Regione siciliana in riferimento agli artt. 76 e 3 Cost., giacche' nella specifica materia disciplinata dalla norma impugnata non spetta alcuna competenza alla Regione, ne' lesione di sue attribuzioni discende direttamente o e' dato comunque collegare alla lamentata violazione dei citati precetti costituzionali.
Le Regioni, in quanto soggetti di autonomia titolari di specifiche attribuzioni e competenze su materie tassativamente indicate da norme statutarie o da altre norme costituzionali, sono legittimate ad impugnare in via diretta leggi dello Stato solo quando ritengano che esse siano lesive della sfera ben definita dei loro poteri e gli unici motivi di ricorso sono percio' quelli che si risolvono nella menomazione di poteri e facolta' costituzionalmente garantiti. Va pertanto dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603 - che in tema di riscossione delle imposte pone l'aggio a carico degli enti destinatari dei tributi - sollevata dalla ricorrente Regione siciliana in riferimento agli artt. 76 e 3 Cost., giacche' nella specifica materia disciplinata dalla norma impugnata non spetta alcuna competenza alla Regione, ne' lesione di sue attribuzioni discende direttamente o e' dato comunque collegare alla lamentata violazione dei citati precetti costituzionali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte