Sentenza 14/1975 (ECLI:IT:COST:1975:14)
Massima numero 7621
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
23/01/1975; Decisione del
23/01/1975
Deposito del 05/02/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 14/75 B. IMPOSTE E TASSE - RIFORMA TRIBUTARIA - LEGGE DI DELEGAZIONE 9 OTTOBRE 1971, N. 825, ART. 10, PUNTO 10 - INCORPORAZIONE DELL'AGGIO DI RISCOSSIONE DELLE ALIQUOTE DEI TRIBUTI - FINALITA' - ELIMINAZIONE DELLA SPEREQUAZIONE TERRITORIALE DELL'AGGIO - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603, ART. 3, PRIMO COMMA - AGGIO ESATTORIALE A CARICO DEGLI ENTI DESTINATARI DEL TRIBUTO - E' CONSEGUENZA DEL PRINCIPIO PEREQUATIVO.
SENT. 14/75 B. IMPOSTE E TASSE - RIFORMA TRIBUTARIA - LEGGE DI DELEGAZIONE 9 OTTOBRE 1971, N. 825, ART. 10, PUNTO 10 - INCORPORAZIONE DELL'AGGIO DI RISCOSSIONE DELLE ALIQUOTE DEI TRIBUTI - FINALITA' - ELIMINAZIONE DELLA SPEREQUAZIONE TERRITORIALE DELL'AGGIO - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603, ART. 3, PRIMO COMMA - AGGIO ESATTORIALE A CARICO DEGLI ENTI DESTINATARI DEL TRIBUTO - E' CONSEGUENZA DEL PRINCIPIO PEREQUATIVO.
Testo
L'art. 10, punto 10, della legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, ha enunciato il nuovo principio dell'incorporazione dell'aggio di riscossione nelle aliquote stabilite per i singoli tributi mediante il quale il legislatore ha inteso realizzare con effetto dal 1x gennaio 1974 una identita' di trattamento tra i contribuenti riguardo al costo del servizio di esazione dei tributi eliminando la sperequazione territoriale dell'aggio prima esistente, che dava luogo ad una ingiusta discriminazione tra i contribuenti a seconda del luogo in cui l'imposta veniva pagata, e fissando un aggio medio, uniforme in tutto il territorio nazionale e conglobato nelle aliquote delle imposte, che ha posto nello stesso piano i contribuenti tenuti ora a sopportare in egual misura, a parita' di imposte da pagare, il costo del pubblico servizio di riscossione. La norma contenuta nell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, che pone l'aggio di riscossione a carico degli enti destinatari dei tributi, costituisce la diretta conseguenza del nuovo principio di perequazione dell'aggio sancito dall'art. 10, punto 10, della legge di delega sulla riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, principio che ha trasformato l'aggio da voce a se' stante ad addizionale dell'imposta in componente delle aliquote dei tributi.
L'art. 10, punto 10, della legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, ha enunciato il nuovo principio dell'incorporazione dell'aggio di riscossione nelle aliquote stabilite per i singoli tributi mediante il quale il legislatore ha inteso realizzare con effetto dal 1x gennaio 1974 una identita' di trattamento tra i contribuenti riguardo al costo del servizio di esazione dei tributi eliminando la sperequazione territoriale dell'aggio prima esistente, che dava luogo ad una ingiusta discriminazione tra i contribuenti a seconda del luogo in cui l'imposta veniva pagata, e fissando un aggio medio, uniforme in tutto il territorio nazionale e conglobato nelle aliquote delle imposte, che ha posto nello stesso piano i contribuenti tenuti ora a sopportare in egual misura, a parita' di imposte da pagare, il costo del pubblico servizio di riscossione. La norma contenuta nell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, che pone l'aggio di riscossione a carico degli enti destinatari dei tributi, costituisce la diretta conseguenza del nuovo principio di perequazione dell'aggio sancito dall'art. 10, punto 10, della legge di delega sulla riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, principio che ha trasformato l'aggio da voce a se' stante ad addizionale dell'imposta in componente delle aliquote dei tributi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte