Sentenza 14/1975 (ECLI:IT:COST:1975:14)
Massima numero 7622
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
23/01/1975; Decisione del
23/01/1975
Deposito del 05/02/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 14/75 C. REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - SERVIZI DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603, ART. 3 (MODIFICATIVO DEL D.P.R. 15 MAGGIO 1963, N. 858) - INCORPORAZIONE DELL'AGGIO NELLE ALIQUOTE - AGGIO ESATTORIALE A CARICO DEGLI ENTI DESTINATARI DEL GETTITO DEI TRIBUTI - REALIZZA LA PARITA' DI TRATTAMENTO DEI CONTRIBUENTI IN TUTTO IL TERRITORIO DELLO STATO - EVENTUALE MAGGIOR COSTO DI RISCOSSIONE PER OBBLIGHI ASSUNTI DALLA REGIONE IN CONTRATTI DI APPALTO - NON VIOLA LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRIBUTARI TRA STATO E REGIONE NE' IL REGIME DI APPARTENENZA DEI TRIBUTI ERARIALI STATUTARIAMENTE RICONOSCIUTI ALLA SICILIA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 36 E 43 DELLO STATUTO NE' L'ART. 8 DEL D.P.R. 26 LUGLIO 1965, N. 1074 - ESCLUSIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 14/75 C. REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - SERVIZI DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 603, ART. 3 (MODIFICATIVO DEL D.P.R. 15 MAGGIO 1963, N. 858) - INCORPORAZIONE DELL'AGGIO NELLE ALIQUOTE - AGGIO ESATTORIALE A CARICO DEGLI ENTI DESTINATARI DEL GETTITO DEI TRIBUTI - REALIZZA LA PARITA' DI TRATTAMENTO DEI CONTRIBUENTI IN TUTTO IL TERRITORIO DELLO STATO - EVENTUALE MAGGIOR COSTO DI RISCOSSIONE PER OBBLIGHI ASSUNTI DALLA REGIONE IN CONTRATTI DI APPALTO - NON VIOLA LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRIBUTARI TRA STATO E REGIONE NE' IL REGIME DI APPARTENENZA DEI TRIBUTI ERARIALI STATUTARIAMENTE RICONOSCIUTI ALLA SICILIA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 36 E 43 DELLO STATUTO NE' L'ART. 8 DEL D.P.R. 26 LUGLIO 1965, N. 1074 - ESCLUSIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, in riferimento agli artt. 36 e 43 dello Statuto siciliano e all'art. 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria, sollevata dalla Regione nel rilievo che la modifica apportata dalla norma denunciata, la quale pone l'aggio di riscossione a carico degli enti destinatari dei tributi, non poteva essere unilateralmente effettuata dallo Stato; la norma, infatti, non comporta lesione o menomazione di attribuzioni e competenze spettanti alla Regione poiche' dispone unicamente in tema di costo del servizio di riscossione delle imposte e non modifica in alcun modo la disciplina che regola i rapporti tributari tra lo Stato e la Regione alla quale pertanto continueranno ad affluire le imposte che lo Statuto e le norme di attuazione le riservano secondo le nuove aliquote nelle quali e' ora conglobato l'aggio di riscossione. Ne' ha rilievo il fatto che in Sicilia il maggior costo di riscossione dei tributi resta a carico della Regione in quanto se per realizzare la parita' di trattamento dei contribuenti in tema di costo di esazione delle imposte si imponeva la determinazione di un aggio medio uniforme in tutto il territorio dello Stato e' evidente che cio' non poteva non comportare la conseguenza che, nelle zone in cui il costo di riscossione era piu' oneroso, dovesse rimanere a carico degli enti destinatari dei tributi la differenza tra l'aggio medio conglobato e quello piu' alto fissato nei contratti di appalto.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, in riferimento agli artt. 36 e 43 dello Statuto siciliano e all'art. 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria, sollevata dalla Regione nel rilievo che la modifica apportata dalla norma denunciata, la quale pone l'aggio di riscossione a carico degli enti destinatari dei tributi, non poteva essere unilateralmente effettuata dallo Stato; la norma, infatti, non comporta lesione o menomazione di attribuzioni e competenze spettanti alla Regione poiche' dispone unicamente in tema di costo del servizio di riscossione delle imposte e non modifica in alcun modo la disciplina che regola i rapporti tributari tra lo Stato e la Regione alla quale pertanto continueranno ad affluire le imposte che lo Statuto e le norme di attuazione le riservano secondo le nuove aliquote nelle quali e' ora conglobato l'aggio di riscossione. Ne' ha rilievo il fatto che in Sicilia il maggior costo di riscossione dei tributi resta a carico della Regione in quanto se per realizzare la parita' di trattamento dei contribuenti in tema di costo di esazione delle imposte si imponeva la determinazione di un aggio medio uniforme in tutto il territorio dello Stato e' evidente che cio' non poteva non comportare la conseguenza che, nelle zone in cui il costo di riscossione era piu' oneroso, dovesse rimanere a carico degli enti destinatari dei tributi la differenza tra l'aggio medio conglobato e quello piu' alto fissato nei contratti di appalto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
statuto regione Sicilia
art. 43
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 8