Sentenza 15/1975 (ECLI:IT:COST:1975:15)
Massima numero 7623
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
23/01/1975; Decisione del
23/01/1975
Deposito del 05/02/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 15/75 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ART. 27, LETT. A), E D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 639, ART. 3, ULTIMO COMMA - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'I.N.P.S. - COMPOSIZIONE - CRITERIO - ESCLUSIONE DELLA RAPPRESENTANZA DI ASSOCIAZIONE SINDACALE NON CONFEDERATA, MA AUTONOMA - CONSEGUENZE TRATTE DAL LEGISLATORE, PER CIO' CHE ATTIENE AI RAPPORTI ESTERNI, DAL METODO ORGANIZZATIVO LIBERAMENTE SCELTO DALL'ASSOCIAZIONE - GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 18, 39, 97 E 99 COST. - INSUSSISTENZA.
SENT. 15/75 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ART. 27, LETT. A), E D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 639, ART. 3, ULTIMO COMMA - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'I.N.P.S. - COMPOSIZIONE - CRITERIO - ESCLUSIONE DELLA RAPPRESENTANZA DI ASSOCIAZIONE SINDACALE NON CONFEDERATA, MA AUTONOMA - CONSEGUENZE TRATTE DAL LEGISLATORE, PER CIO' CHE ATTIENE AI RAPPORTI ESTERNI, DAL METODO ORGANIZZATIVO LIBERAMENTE SCELTO DALL'ASSOCIAZIONE - GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 18, 39, 97 E 99 COST. - INSUSSISTENZA.
Testo
Le norme di cui agli artt. 27, lett. a), legge 30 aprile 1969, n. 153 e 3, ultimo comma, D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 - le quali dispongono che del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. facciano parte, oltre al presidente dell'Istituto, diciotto rappresentanti dei lavoratori dipendenti, designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentate nel C.N.E.L. - non limitano in alcun modo il diritto dei lavoratori di associarsi liberamente per la tutela dei propri interessi di categoria, con le modalita' e le forme ritenute piu' confacenti allo scopo. D'altra parte, il legislatore non poteva chiamare a far parte del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. (limitato nella sua composizione a trentanove membri) tutte le organizzazioni di categoria, o le piu' rappresentative di esse, e doveva quindi necessariamente strutturare un sistema di designazione che meglio si armonizzasse con le finalita' proprie dell'ente e con la necessita' di salvaguardare nel modo piu' appropriato gli interessi generali collettivi del mondo del lavoro: la scelta operata si presenta ragionevole e pienamente rispondente a tali esigenze. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 39, 97 e 99 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni suindicate, sollevata deducendo che queste, potendo privare l'associazione sindacale, maggiormente rappresentativa della categoria ma non confederata, di una propria rappresentanza nell'istituto, violerebbero i diritti fondamentali dell'uomo (sia come singolo che nelle formazioni sociali) ed i principi costituzionali in materia di liberta' e di organizzazione sindacale.
Le norme di cui agli artt. 27, lett. a), legge 30 aprile 1969, n. 153 e 3, ultimo comma, D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 - le quali dispongono che del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. facciano parte, oltre al presidente dell'Istituto, diciotto rappresentanti dei lavoratori dipendenti, designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentate nel C.N.E.L. - non limitano in alcun modo il diritto dei lavoratori di associarsi liberamente per la tutela dei propri interessi di categoria, con le modalita' e le forme ritenute piu' confacenti allo scopo. D'altra parte, il legislatore non poteva chiamare a far parte del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. (limitato nella sua composizione a trentanove membri) tutte le organizzazioni di categoria, o le piu' rappresentative di esse, e doveva quindi necessariamente strutturare un sistema di designazione che meglio si armonizzasse con le finalita' proprie dell'ente e con la necessita' di salvaguardare nel modo piu' appropriato gli interessi generali collettivi del mondo del lavoro: la scelta operata si presenta ragionevole e pienamente rispondente a tali esigenze. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 39, 97 e 99 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni suindicate, sollevata deducendo che queste, potendo privare l'associazione sindacale, maggiormente rappresentativa della categoria ma non confederata, di una propria rappresentanza nell'istituto, violerebbero i diritti fondamentali dell'uomo (sia come singolo che nelle formazioni sociali) ed i principi costituzionali in materia di liberta' e di organizzazione sindacale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 18
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 99
Altri parametri e norme interposte