Sentenza 15/1975 (ECLI:IT:COST:1975:15)
Massima numero 7626
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
23/01/1975; Decisione del
23/01/1975
Deposito del 05/02/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 15/75 D. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - OSSERVANZA (PER QUANTO POSSIBILE) ANCHE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE GIURIDICHE - PRESUPPOSTI - OMOGENEITA' DI SITUAZIONI DA REGOLARE IN MODO UNITARIO E COERENTE.
SENT. 15/75 D. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - OSSERVANZA (PER QUANTO POSSIBILE) ANCHE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE GIURIDICHE - PRESUPPOSTI - OMOGENEITA' DI SITUAZIONI DA REGOLARE IN MODO UNITARIO E COERENTE.
Testo
Il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. deve essere osservato non soltanto nei confronti delle persone fisiche, ma, per quanto e' possibile, anche nei riguardi delle persone giuridiche, purche' vi sia parita' di presupposti soggettivi ed oggettivi, cioe' omogeneita' di situazioni da regolare legislativamente in modo unitario e coerente, non quando si tratti di situazioni che, pur derivando da basi comuni, differiscano tra loro per aspetti distintivi particolari, si da giustificare razionalmente l'adozione di norme differenziate. Cfr.: sentt. n. 95 e n. 144 del 1970.
Il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. deve essere osservato non soltanto nei confronti delle persone fisiche, ma, per quanto e' possibile, anche nei riguardi delle persone giuridiche, purche' vi sia parita' di presupposti soggettivi ed oggettivi, cioe' omogeneita' di situazioni da regolare legislativamente in modo unitario e coerente, non quando si tratti di situazioni che, pur derivando da basi comuni, differiscano tra loro per aspetti distintivi particolari, si da giustificare razionalmente l'adozione di norme differenziate. Cfr.: sentt. n. 95 e n. 144 del 1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte