Sentenza 15/1975 (ECLI:IT:COST:1975:15)
Massima numero 7627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
23/01/1975; Decisione del
23/01/1975
Deposito del 05/02/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 15/75 E. SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - COMPITI DEI SINDACATI - RAPPRESENTANZA IN ENTI PUBBLICI - FINALITA' - FONDAMENTO NELL'ART. 3 CPV. COST. - SCELTA DEI RAPPRESENTANTI DA PARTE DEL LEGISLATORE - CRITERI VARIABILI A SECONDA DELLA STRUTTURA E DEI COMPITI DELL'ENTE - RAZIONALITA'.
SENT. 15/75 E. SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - COMPITI DEI SINDACATI - RAPPRESENTANZA IN ENTI PUBBLICI - FINALITA' - FONDAMENTO NELL'ART. 3 CPV. COST. - SCELTA DEI RAPPRESENTANTI DA PARTE DEL LEGISLATORE - CRITERI VARIABILI A SECONDA DELLA STRUTTURA E DEI COMPITI DELL'ENTE - RAZIONALITA'.
Testo
Le organizzazioni sindacali, oltre a tutelare gli interessi dei lavoratori, sono chiamate anche a partecipare, sotto aspetti diversi, allo svolgimento della vita sociale ed economica del paese, attraverso il loro inserimento in enti pubblici, che, per la loro natura e funzione, perseguono finalita' che si ricollegano, in qualche modo, al mondo del lavoro. Tale forma di partecipazione si determina attraverso la rappresentanza ora in comitati, ora in commissioni, ora in consigli di amministrazione e trova il suo fondamento nel secondo comma dell'art. 3 Cost. che tende a consacrare l'eguaglianza sostanziale dei lavoratori e promuoverne l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Nello stabilire i modi, i requisiti e le qualita' necessarie attraverso i quali deve aver luogo la scelta dei rappresentanti, il legislatore non deve attenersi a criteri uniformi ma tener conto degli aspetti, della struttura, dei compiti specifici attribuiti all'ente e delle finalita' che con esso si intendono perseguire.
Le organizzazioni sindacali, oltre a tutelare gli interessi dei lavoratori, sono chiamate anche a partecipare, sotto aspetti diversi, allo svolgimento della vita sociale ed economica del paese, attraverso il loro inserimento in enti pubblici, che, per la loro natura e funzione, perseguono finalita' che si ricollegano, in qualche modo, al mondo del lavoro. Tale forma di partecipazione si determina attraverso la rappresentanza ora in comitati, ora in commissioni, ora in consigli di amministrazione e trova il suo fondamento nel secondo comma dell'art. 3 Cost. che tende a consacrare l'eguaglianza sostanziale dei lavoratori e promuoverne l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Nello stabilire i modi, i requisiti e le qualita' necessarie attraverso i quali deve aver luogo la scelta dei rappresentanti, il legislatore non deve attenersi a criteri uniformi ma tener conto degli aspetti, della struttura, dei compiti specifici attribuiti all'ente e delle finalita' che con esso si intendono perseguire.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 2
Altri parametri e norme interposte