Sentenza 16/1975 (ECLI:IT:COST:1975:16)
Massima numero 7630
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  23/01/1975;  Decisione del  23/01/1975
Deposito del 05/02/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7629


Titolo
SENT. 16/75 B. PROFESSIONI CIVILI - PROFESSIONE DI GEOMETRA - ORDINAMENTO - CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA' - E' AMMESSO NEI LIMITI E NEI MODI PREVISTI PER LE SINGOLE NORME CHE NE FANNO PARTE - NORME REGOLAMENTARI - COMPETENZA DEL GIUDICE COMUNE.

Testo
L'inammissibilita' della questione non contrasta con la possibilita', ammessa da questa Corte con la sent. n. 43 del 1972, di mettere a raffronto con la Costituzione l'ordinamento per la professione di geometra, giacche' il controllo di costituzionalita' e' assicurato nei limiti e modi previsti per le singole norme che ne fanno parte. Relativamente alle norme regolamentari esso e' riservato non alla Corte costituzionale, ma a qualsiasi giudice chiamato ad applicarle, e puo' condurre alla loro disapplicazione o annullamento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte