Sentenza 17/1975 (ECLI:IT:COST:1975:17)
Massima numero 7632
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  23/01/1975;  Decisione del  23/01/1975
Deposito del 05/02/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7631


Titolo
SENT. 17/75 B. ESPROPRIAZIONE - ZONA INDUSTRIALE DI RAVENNA - LEGGE 13 GIUGNO 1961, N. 528, ARTT. 2 E 3 - MANCATA PREVISIONE DI UN LIMITE TEMPORALE PER LE OPERE PREVISTE DALL'ART. 1 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - DICHIARAZIONE DI UTILITA' DI INTERE CATEGORIE DI OPERE DA SOTTOPORRE ALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA - INDICAZIONE DEL TERMINE NELL'ATTO AMMINISTRATIVO CHE IN CONCRETO SEGUE ALLA ASTRATTA E GENERALE DECLARATORIA DI UTILITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 13 giugno 1961, n. 528 (contenente provvedimenti per la zona industriale di Ravenna) - sollevata, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, sotto il profilo della mancata previsione di un limite temporale per le opere previste all'art. 1 della stessa legge - in quanto, nell'ipotesi, come quella di specie, di legge dichiarativa della pubblica utilita' di intere categorie di opere, l'indicazione del termine legittimamente si riconnette al previo atto amministrativo della procedura espropriativa che in concreto segue alla declaratoria astratta e generale di pubblica utilita' delle opere indicate.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte