Sentenza 18/1975 (ECLI:IT:COST:1975:18)
Massima numero 7633
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
23/01/1975; Decisione del
23/01/1975
Deposito del 05/02/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 18/75 A. CONTRATTI - ASSICURAZIONE - NATURA E STRUTTURA DEL CONTRATTO - COD.CIV., ART. 1901 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DELL'ASSICURATO - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE E DELL'ASSICURATO IN CASO DI VIOLAZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'ASSICURATO - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO DELLE DUE PARTI RISPETTO AL RAPPORTO CONTRATTUALE - RAZIONALITA' - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.
SENT. 18/75 A. CONTRATTI - ASSICURAZIONE - NATURA E STRUTTURA DEL CONTRATTO - COD.CIV., ART. 1901 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DELL'ASSICURATO - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE E DELL'ASSICURATO IN CASO DI VIOLAZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'ASSICURATO - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO DELLE DUE PARTI RISPETTO AL RAPPORTO CONTRATTUALE - RAZIONALITA' - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' cosituzionale dell'art. 1901 del cod.civ., proposta in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione. Il rapporto contrattuale, in caso di contratto di assicurazione, e' caratterizzato dalla comunione dei rischi, alla quale partecipa l'assicurato col pagamento del premio tecnicamente calcolato quale valore della frazione della comunione dei rischi posti a carico del singolo assicurato. L'assicuratore, assumendo l'alea del pagamento della somma corrispondente al danno causato dall'evento previsto, deve poter contare sul puntuale versamento dei premi alle scadenze pattuite da parte degli assicurati in guisa da essere in grado di costituire e mantenere il fondo tecnicamente calcolato per eseguire i suoi obblighi e per costituire le garanzie reali imposte dalle leggi di controllo a tutela dei diritti degli assicurati, leggi che necessariamente presuppongono il puntuale versamento dell'ammontare dei premi da parte degli assicurati. Di qui l'esigenza di dare all'inadempimento unilaterale dell'assicurato una disciplina legislativa diversa da quelle di altri contratti, coerente alle particolari conseguenze dell'inadempimento. La regolamentazione data dall'art. 1901 delle conseguenze del mancato pagamento del premio assicurativo e' quindi del tutto razionale e corrisponde alla diversa situazione dell'assicuratore e dell'assicurato rispetto al rapporto contrattuale. Non costituisce pertanto in alcun modo violazione del principio di uguaglianza proclamato dall'art. 3 della Costituzione. Ne' la Corte puo' sindacare la valutazione tecnica effettuata dal legislatore in ordine alla congruita' statistica del sistema adottato.
Non e' fondata la questione di legittimita' cosituzionale dell'art. 1901 del cod.civ., proposta in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione. Il rapporto contrattuale, in caso di contratto di assicurazione, e' caratterizzato dalla comunione dei rischi, alla quale partecipa l'assicurato col pagamento del premio tecnicamente calcolato quale valore della frazione della comunione dei rischi posti a carico del singolo assicurato. L'assicuratore, assumendo l'alea del pagamento della somma corrispondente al danno causato dall'evento previsto, deve poter contare sul puntuale versamento dei premi alle scadenze pattuite da parte degli assicurati in guisa da essere in grado di costituire e mantenere il fondo tecnicamente calcolato per eseguire i suoi obblighi e per costituire le garanzie reali imposte dalle leggi di controllo a tutela dei diritti degli assicurati, leggi che necessariamente presuppongono il puntuale versamento dell'ammontare dei premi da parte degli assicurati. Di qui l'esigenza di dare all'inadempimento unilaterale dell'assicurato una disciplina legislativa diversa da quelle di altri contratti, coerente alle particolari conseguenze dell'inadempimento. La regolamentazione data dall'art. 1901 delle conseguenze del mancato pagamento del premio assicurativo e' quindi del tutto razionale e corrisponde alla diversa situazione dell'assicuratore e dell'assicurato rispetto al rapporto contrattuale. Non costituisce pertanto in alcun modo violazione del principio di uguaglianza proclamato dall'art. 3 della Costituzione. Ne' la Corte puo' sindacare la valutazione tecnica effettuata dal legislatore in ordine alla congruita' statistica del sistema adottato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte