Sentenza 18/1975 (ECLI:IT:COST:1975:18)
Massima numero 7634
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
23/01/1975; Decisione del
23/01/1975
Deposito del 05/02/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 18/75 B. CONTRATTI - ASSICURAZIONE - COD.CIV., ART. 1901 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DELL'ASSICURATO - EFFETTI - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO INADIMPLENTI NON EST ADIMPLENDUM - ADEGUAMENTO AL PARTICOLARE TIPO DI CONTRATTO - ESTRANEITA' DELLA DISPOSIZIONE AL PRECETTO DELL'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 18/75 B. CONTRATTI - ASSICURAZIONE - COD.CIV., ART. 1901 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DELL'ASSICURATO - EFFETTI - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO INADIMPLENTI NON EST ADIMPLENDUM - ADEGUAMENTO AL PARTICOLARE TIPO DI CONTRATTO - ESTRANEITA' DELLA DISPOSIZIONE AL PRECETTO DELL'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le disposizioni dell'art. 1901 non sono predisposte al fine di assicurare alle parti, nel quadro della liberta' di iniziativa, il perseguimento dei propri interessi, ma per regolare le conseguenze dell'inadempimento, da parte dell'assicurato, applicando il principio generale inadimplenti non est adimplendum, adeguandolo al tipo particolare del contratto di assicurazione, nel quale tra le prestazioni dell'assicurato e quelle dell'assicuratore esiste un rapporto di corrispettivita' e di interdipendenza. La norma rientra nella sfera di discrezionalita' del legislatore e non attiene al disposto dell'art. 41 della Costituzione: pertanto non sussiste lesione del principio della libera iniziativa economica ne' contrasto con l'utilita' sociale, ne' danno alla sicurezza, alla liberta' e alla dignita' umana.
Le disposizioni dell'art. 1901 non sono predisposte al fine di assicurare alle parti, nel quadro della liberta' di iniziativa, il perseguimento dei propri interessi, ma per regolare le conseguenze dell'inadempimento, da parte dell'assicurato, applicando il principio generale inadimplenti non est adimplendum, adeguandolo al tipo particolare del contratto di assicurazione, nel quale tra le prestazioni dell'assicurato e quelle dell'assicuratore esiste un rapporto di corrispettivita' e di interdipendenza. La norma rientra nella sfera di discrezionalita' del legislatore e non attiene al disposto dell'art. 41 della Costituzione: pertanto non sussiste lesione del principio della libera iniziativa economica ne' contrasto con l'utilita' sociale, ne' danno alla sicurezza, alla liberta' e alla dignita' umana.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte