Sentenza 18/1975 (ECLI:IT:COST:1975:18)
Massima numero 7634
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  23/01/1975;  Decisione del  23/01/1975
Deposito del 05/02/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7633  7635


Titolo
SENT. 18/75 B. CONTRATTI - ASSICURAZIONE - COD.CIV., ART. 1901 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DELL'ASSICURATO - EFFETTI - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO INADIMPLENTI NON EST ADIMPLENDUM - ADEGUAMENTO AL PARTICOLARE TIPO DI CONTRATTO - ESTRANEITA' DELLA DISPOSIZIONE AL PRECETTO DELL'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le disposizioni dell'art. 1901 non sono predisposte al fine di assicurare alle parti, nel quadro della liberta' di iniziativa, il perseguimento dei propri interessi, ma per regolare le conseguenze dell'inadempimento, da parte dell'assicurato, applicando il principio generale inadimplenti non est adimplendum, adeguandolo al tipo particolare del contratto di assicurazione, nel quale tra le prestazioni dell'assicurato e quelle dell'assicuratore esiste un rapporto di corrispettivita' e di interdipendenza. La norma rientra nella sfera di discrezionalita' del legislatore e non attiene al disposto dell'art. 41 della Costituzione: pertanto non sussiste lesione del principio della libera iniziativa economica ne' contrasto con l'utilita' sociale, ne' danno alla sicurezza, alla liberta' e alla dignita' umana.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte