Sentenza 18/1975 (ECLI:IT:COST:1975:18)
Massima numero 7635
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  23/01/1975;  Decisione del  23/01/1975
Deposito del 05/02/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7633  7634


Titolo
SENT. 18/75 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - LEGGE 24 DICEMBRE 1960, N. 990, ART. 32 - CIRCOLAZIONE DI VEICOLO O NATANTE NON ASSICURATO - EQUIVALE NEGLI EFFETTI ALLA LORO CIRCOLAZIONE QUANDO SIA SOSPESO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IDENTITA' DI SANZIONE PENALE - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 in riferimento al principio di uguaglianza, in quanto la circolazione di un veicolo o di un natante non assicurato equivale nei suoi effetti a quella di un autoveicolo o di un natante di cui sia sospeso il contratto di assicurazione, non essendo coperto nell'uno e nell'altro caso il rischio dell'evento dannoso. La equivalenza degli effetti giustifica pienamente l'applicazione in entrambi i casi della stessa sanzione penale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte