Sentenza 19/1975 (ECLI:IT:COST:1975:19)
Massima numero 7636
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
23/01/1975; Decisione del
23/01/1975
Deposito del 05/02/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 19/75. CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, ART. 22 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - INTERPRETAZIONE "CORRETTIVA" DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - APPLICABILITA' DI QUESTA ALL'AZIONE PER RISARCIMENTO DI DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI O NATANTI PER I QUALI SUSSISTA L'OBBLIGO DELLA ASSICURAZIONE ANCHE SE PROPOSTA CONTRO IL CIVILMENTE RESPONSABILE SECONDO LE NORME DEL DIRITTO COMUNE.
SENT. 19/75. CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, ART. 22 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - INTERPRETAZIONE "CORRETTIVA" DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - APPLICABILITA' DI QUESTA ALL'AZIONE PER RISARCIMENTO DI DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI O NATANTI PER I QUALI SUSSISTA L'OBBLIGO DELLA ASSICURAZIONE ANCHE SE PROPOSTA CONTRO IL CIVILMENTE RESPONSABILE SECONDO LE NORME DEL DIRITTO COMUNE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che la dilazione in tale norma prevista privilegerebbe l'impresa assicuratrice rispetto al responsabile dell'incidente stradale convenuto ex artt. 2043 e 2054 del cod. civile (che di tale dilazione non beneficerebbe); in quanto, invece, il disposto di cui all'art. 22 cit. si riferisce non solo all'ipotesi di azione diretta contro l'impresa assicuratrice (ex art. 18 legge 1969 n. 990), ma anche alla fattispecie della azione ordinaria contro il civilmente responsabile.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che la dilazione in tale norma prevista privilegerebbe l'impresa assicuratrice rispetto al responsabile dell'incidente stradale convenuto ex artt. 2043 e 2054 del cod. civile (che di tale dilazione non beneficerebbe); in quanto, invece, il disposto di cui all'art. 22 cit. si riferisce non solo all'ipotesi di azione diretta contro l'impresa assicuratrice (ex art. 18 legge 1969 n. 990), ma anche alla fattispecie della azione ordinaria contro il civilmente responsabile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte