Sentenza 20/1975 (ECLI:IT:COST:1975:20)
Massima numero 7637
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
23/01/1975; Decisione del
23/01/1975
Deposito del 05/02/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7638
Titolo
SENT. 20/75 A. LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE - COSTITUZIONE, ART. 18 - INTERPRETAZIONE - GARANTISCE ANCHE LA LIBERTA' DI NON ASSOCIARSI - LIMITI ALLA LIBERTA' NEGATIVA A TUTELA DI FINI PUBBLICI - FATTISPECIE - D.L. 9 LUGLIO 1926, N. 1331, ART. 1: ISTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE OBBLIGATORIA PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE - FINALITA' - NON VALE IL PRECETTO COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 20/75 A. LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE - COSTITUZIONE, ART. 18 - INTERPRETAZIONE - GARANTISCE ANCHE LA LIBERTA' DI NON ASSOCIARSI - LIMITI ALLA LIBERTA' NEGATIVA A TUTELA DI FINI PUBBLICI - FATTISPECIE - D.L. 9 LUGLIO 1926, N. 1331, ART. 1: ISTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE OBBLIGATORIA PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE - FINALITA' - NON VALE IL PRECETTO COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La garanzia della liberta' di associazione posta dall'art. 18 Cost. si risolve anche nella liberta' del singolo di non partecipare ad associazioni se non di sua libera e volontaria scelta, il che peraltro non esclude, per lo Stato, la facolta' di assicurare il raggiungimento di determinati fini pubblici attraverso l'istituzione di enti a struttura associativa obbligatoria. L'istituzione dell'Associazione obbligatoria per il controllo della combustione, disposta dall'art. 1 del D.L. 9 luglio 1926, n. 1331, persegue l'interesse pubblico all'efficace sorveglianza sugli apparecchi ed impianti a pressione di vapore o a gas sia ai fini della prevenzione di incidenti, sia ai fini del controllo sulla loro utilizzazione per ottenere la maggiore economia di combustibile ed il migliore rendimento. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 1 del D.L. n. 1331 del 1926, sollevata in relazione all'art. 18 Cost.
La garanzia della liberta' di associazione posta dall'art. 18 Cost. si risolve anche nella liberta' del singolo di non partecipare ad associazioni se non di sua libera e volontaria scelta, il che peraltro non esclude, per lo Stato, la facolta' di assicurare il raggiungimento di determinati fini pubblici attraverso l'istituzione di enti a struttura associativa obbligatoria. L'istituzione dell'Associazione obbligatoria per il controllo della combustione, disposta dall'art. 1 del D.L. 9 luglio 1926, n. 1331, persegue l'interesse pubblico all'efficace sorveglianza sugli apparecchi ed impianti a pressione di vapore o a gas sia ai fini della prevenzione di incidenti, sia ai fini del controllo sulla loro utilizzazione per ottenere la maggiore economia di combustibile ed il migliore rendimento. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 1 del D.L. n. 1331 del 1926, sollevata in relazione all'art. 18 Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 18
Altri parametri e norme interposte