Sentenza 20/1975 (ECLI:IT:COST:1975:20)
Massima numero 7638
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
23/01/1975; Decisione del
23/01/1975
Deposito del 05/02/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7637
Titolo
SENT. 20/75 B. LIBERTA' PERSONALE - COSTITUZIONE, ART. 13 - OGGETTO DELLA TUTELA - D.L. 9 LUGLIO 1926, N. 1331, ART. 1: ISTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE OBBLIGATORIA PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE - E' FUORI DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRECETTO COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 20/75 B. LIBERTA' PERSONALE - COSTITUZIONE, ART. 13 - OGGETTO DELLA TUTELA - D.L. 9 LUGLIO 1926, N. 1331, ART. 1: ISTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE OBBLIGATORIA PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE - E' FUORI DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRECETTO COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art 13 Cost. riguarda la tutela della liberta' personale contro ogni forma di costrizione o limitazione fisica compiuta senza l'intervento dell'autorita' giudiziaria e concerne quindi le guarentigie supreme dell'"habeas corpus". La norma dell'art. 1 D.L. 9 luglio 1926, n. 1331, concernente la costituzione dell'Associazione obbligatoria per il controllo della combustione, e' fuori del campo di applicazione della suddetta garanzia costituzionale, poiche', imponendo per scopi di pubblico interesse la partecipazione di determinati soggetti alla menzionata. Associazione, non vincola la liberta' della persona ne' piu' ne' meno di quanto avvenga per effetto di qualsiasi altra norma precettiva. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del citato decreto legge n. 1331 del 1926, sollevata in relazione all'art. 13 della Costituzione.
L'art 13 Cost. riguarda la tutela della liberta' personale contro ogni forma di costrizione o limitazione fisica compiuta senza l'intervento dell'autorita' giudiziaria e concerne quindi le guarentigie supreme dell'"habeas corpus". La norma dell'art. 1 D.L. 9 luglio 1926, n. 1331, concernente la costituzione dell'Associazione obbligatoria per il controllo della combustione, e' fuori del campo di applicazione della suddetta garanzia costituzionale, poiche', imponendo per scopi di pubblico interesse la partecipazione di determinati soggetti alla menzionata. Associazione, non vincola la liberta' della persona ne' piu' ne' meno di quanto avvenga per effetto di qualsiasi altra norma precettiva. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del citato decreto legge n. 1331 del 1926, sollevata in relazione all'art. 13 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte