Sentenza 21/1975 (ECLI:IT:COST:1975:21)
Massima numero 7639
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  23/01/1975;  Decisione del  23/01/1975
Deposito del 05/02/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7640


Titolo
SENT. 21/75 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONI - COMMISSIONE DI CONTROLLO - ATTI MONOCRATICI DELLA REGIONE - CIRCOLARE MINISTERIALE INTERPRETATIVA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE NELLA MATERIA - EFFICACIA NON VINCOLANTE - DECORRENZA DEL TERMINE PER RICORRERE DALLA DATA DI COMUNICAZIONE DELLA CIRCOLARE - ESCLUSIONE.

Testo
La circolare del Ministro per l'attuazione delle Regioni, esprimente l'avviso che anche sugli atti monocratici delle Regioni dovesse esercitarsi il controllo della Commissione di cui all'art. 125 della Costituzione, non puo' avere, di per se', altro contenuto che quello di un parere, per quanto autorevole, in materia di interpretazioni di cio' che si possa e si debba ritenere che le norme di legge dispongano al riguardo. E poiche' il parere del Ministro non ha alcuna efficacia vincolante ne' nei confronti della Regione ne' della Commissione di controllo, non puo' farsi riferimento alla data di comunicazione della circolare per dedurne la violazione della competenza regionale in materia. (Nella specie, e' stata ritenuta infondata la eccezione dell'Avvocatura dello Stato concernente la inammissibilita' del ricorso per tardivita' in merito alla contestata questione della sottoponibilita' a controllo degli atti monocratici).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 125

Altri parametri e norme interposte