Lavoro e occupazione - Misure per la lotta al lavoro sommerso - Sanzioni amministrative pecuniarie - Mancata applicazione qualora emerga la volontà di non occultare il rapporto - Efficacia retroattiva - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, nonché dei principi della retroattività della lex mitior in relazione a sanzioni qualificabili come penali e di proporzionalità della pena, come espressi dalla normativa convenzionale - Carente motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per non avere il giudice a quo adeguatamente motivato la premessa ermeneutica che fonda i quesiti, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Napoli in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU e all'art. 49 CDFUE, dell'art. 4, comma 1, lett. b), della legge n. 183 del 2010, che sostituisce il comma 4 dell'art. 3 del d.l. n. 12 del 2002, conv. con modif. in legge n. 73 del 2002, articolo già modificato dall'art. 36-bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. in legge n. 248 del 2006, il quale - nel prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie concernenti l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione - non stabilisce che tale disposizione si applichi anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. I quesiti di costituzionalità prospettati poggiano su una premessa indimostrata, ossia che l'effettuazione di comunicazioni prescritte a fini contributivi e previdenziali - quale, nella specie, la denuncia nominativa del lavoratore assicurato all'INAIL - non fosse sufficiente ad escludere la configurabilità dell'illecito di impiego di lavoratori irregolari, nella versione delineata dal d.l. n. 223 del 2006, in quel momento vigente; e che tale risultato di non punibilità lo si potrebbe ottenere solo tramite l'applicazione retroattiva della disposizione censurata. Il rimettente, infatti, non spiega quali ragioni impediscano di aderire alla soluzione interpretativa del giudice di primo grado, secondo la quale la previsione sanzionatoria in parola, introdotta per combattere il lavoro "sommerso", o "nero" - formula che designa, in via di prima approssimazione, il fenomeno dell'occultamento del rapporto di lavoro agli occhi del diritto, così da eludere o distorcere l'applicazione di una serie di norme collegate a tale rapporto, con conseguente compressione dei diritti del lavoratore e distorsione della libera concorrenza - doveva intendersi riferita solo al personale totalmente sconosciuto alla pubblica amministrazione. Tale tesi, sostenuta nella giurisprudenza di merito, risulta altresì recepita, anche con specifico riguardo alla denuncia nominativa dell'assicurato all'INAIL, in circolari ministeriali. (Precedente citato: sentenza n. 144 del 2005).