Sentenza 21/1975 (ECLI:IT:COST:1975:21)
Massima numero 7640
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  23/01/1975;  Decisione del  23/01/1975
Deposito del 05/02/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7639


Titolo
SENT. 21/75 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE PUGLIA - COMMISSIONE DI CONTROLLO - RICHIESTA DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI ATTI DALLA REGIONE NON INVIATI NEL CONVINCIMENTO CHE NON FOSSERO SOGGETTI A CONTROLLO - DECORRENZA DALLA DATA DELLA RICHIESTA - TARDIVITA' DEL RICORSO NELLA SPECIE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Tra l'atteggiamento passivo della Regione (che ometteva l'invio degli atti in base al suo manifestato convincimento che essi non dovessero subire l'esame di controllo) e la richiesta degli atti stessi da parte del Commissario di Governo, Presidente della Commissione di controllo, organo dello Stato, diretta a sottoporli a tale esame, sussiste un contrasto e una stridente incompatibilita', espressione di propositi e volonta' confliggenti, idonei a determinare di per se' una invasione della sfera di competenza alla quale, secondo l'assunto della Regione, si estende l'ambito dei diritti costituzionalmente protetti. Pertanto, poiche' rispetto alla richiesta degli atti da parte del Commissario dello Stato, il ricorso della Regione fu notificato oltre il termine di sessanta giorni, stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso stesso e' inammissibile per tardivita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39    co. 2