Sentenza 22/1975 (ECLI:IT:COST:1975:22)
Massima numero 7641
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
23/01/1975; Decisione del
23/01/1975
Deposito del 05/02/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7642
Titolo
SENT. 22/75 A. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI OSPEDALIERI - STATO GIURIDICO - D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130, ART. 25, QUARTO COMMA - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DA PARTE DELLA CORTE - VERIFICA DELL'ENTITA' E DELLA PRESUMIBILE DURATA DELL'INFERMITA' DEL DIPENDENTE ASSENTE - NON E' VIOLATO L'ART. 38, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 22/75 A. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI OSPEDALIERI - STATO GIURIDICO - D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130, ART. 25, QUARTO COMMA - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DA PARTE DELLA CORTE - VERIFICA DELL'ENTITA' E DELLA PRESUMIBILE DURATA DELL'INFERMITA' DEL DIPENDENTE ASSENTE - NON E' VIOLATO L'ART. 38, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'ordinanza del giudice si basa sull'erroneo presupposto che il comma quarto dell'art. 25 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, consentirebbe il "controllo sanitario da parte del datore di lavoro sui dipendenti ospedalieri". La norma impugnata dispone invece che "il direttore sanitario o il direttore amministrativo, secondo la rispettiva competenza, puo' far verificare in qualsiasi momento a mezzo di un medico fiscale l'entita' dell'infermita' e la sua presumibile durata". Data questa precisa normativa, nessun rilievo hanno le argomentazioni del giudice a quo per denunziare una violazione dell'art. 38, comma primo, della Costituzione da parte della norma impugnata. Questa nella sua testuale formulazione costituisce la regolamentazione di un'attivita' che attiene alla procedura stabilita per la giustificazione dei ritardi e delle assenze dal lavoro e precisamente della verita' dell'entita' e della presumibile durata dell'infermita' del dipendente assente, da questo dichiarata attraverso invio di certificato medico, verifica che non limita in alcun modo i diritti attribuiti ai lavoratori dal comma primo dell'art. 38 della Costituzione da cui e' oggettivamente estranea. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma quarto, del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti ospedalieri) in riferimento agli artt. 38, comma primo e 3 della Costituzione.
L'ordinanza del giudice si basa sull'erroneo presupposto che il comma quarto dell'art. 25 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, consentirebbe il "controllo sanitario da parte del datore di lavoro sui dipendenti ospedalieri". La norma impugnata dispone invece che "il direttore sanitario o il direttore amministrativo, secondo la rispettiva competenza, puo' far verificare in qualsiasi momento a mezzo di un medico fiscale l'entita' dell'infermita' e la sua presumibile durata". Data questa precisa normativa, nessun rilievo hanno le argomentazioni del giudice a quo per denunziare una violazione dell'art. 38, comma primo, della Costituzione da parte della norma impugnata. Questa nella sua testuale formulazione costituisce la regolamentazione di un'attivita' che attiene alla procedura stabilita per la giustificazione dei ritardi e delle assenze dal lavoro e precisamente della verita' dell'entita' e della presumibile durata dell'infermita' del dipendente assente, da questo dichiarata attraverso invio di certificato medico, verifica che non limita in alcun modo i diritti attribuiti ai lavoratori dal comma primo dell'art. 38 della Costituzione da cui e' oggettivamente estranea. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma quarto, del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti ospedalieri) in riferimento agli artt. 38, comma primo e 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 1
Altri parametri e norme interposte