Sentenza 22/1975 (ECLI:IT:COST:1975:22)
Massima numero 7642
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
23/01/1975; Decisione del
23/01/1975
Deposito del 05/02/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7641
Titolo
SENT. 22/75 B. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI OSPEDALIERI - STATO GIURIDICO - D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130, ART. 25, QUARTO COMMA - VERIFICA DELL'ENTITA' E DELLA PRESUMIBILE DURATA DELLA INFERMITA' DEL DIPENDENTE ASSENTE - DIVERSITA' DAL CONTROLLO DELLE ASSENZE PER INFERMITA' PREVISTO DALLO STATUTO DEI LAVORATORI (LEGGE N. 300 DEL 1970) - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DELL'EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 22/75 B. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI OSPEDALIERI - STATO GIURIDICO - D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130, ART. 25, QUARTO COMMA - VERIFICA DELL'ENTITA' E DELLA PRESUMIBILE DURATA DELLA INFERMITA' DEL DIPENDENTE ASSENTE - DIVERSITA' DAL CONTROLLO DELLE ASSENZE PER INFERMITA' PREVISTO DALLO STATUTO DEI LAVORATORI (LEGGE N. 300 DEL 1970) - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DELL'EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 25 D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, non e' lesivo del principio di uguaglianza rispetto alla regolamentazione del controllo delle assenze per infermita', disposta dall'art. 5, secondo comma, della legge n. 300 del 1970 per i lavoratori che non siano dipendenti ospedalieri. La verifica in essa prevista e' attuabile solo attraverso un medico fiscale, il quale, in quanto tale, garantisce una valutazione tecnica, obbiettiva, imparziale e disinteressata delle condizioni di salute del dipendente ospedaliero. L'art. 3 Cost., infatti, non impedisce al legislatore di emanare norme differenziate per situazioni oggettivamente diverse quando, com'e' nella specie, la disparita' di trattamento e' fondata su presupposti logici che la giustificano razionalmente.
L'art. 25 D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, non e' lesivo del principio di uguaglianza rispetto alla regolamentazione del controllo delle assenze per infermita', disposta dall'art. 5, secondo comma, della legge n. 300 del 1970 per i lavoratori che non siano dipendenti ospedalieri. La verifica in essa prevista e' attuabile solo attraverso un medico fiscale, il quale, in quanto tale, garantisce una valutazione tecnica, obbiettiva, imparziale e disinteressata delle condizioni di salute del dipendente ospedaliero. L'art. 3 Cost., infatti, non impedisce al legislatore di emanare norme differenziate per situazioni oggettivamente diverse quando, com'e' nella specie, la disparita' di trattamento e' fondata su presupposti logici che la giustificano razionalmente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte