Sentenza 23/1975 (ECLI:IT:COST:1975:23)
Massima numero 7643
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  23/01/1975;  Decisione del  23/01/1975
Deposito del 05/02/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7644


Titolo
SENT. 23/75 A. LAVORO - STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 5, SECONDO COMMA - ERRONEA INTERPRETAZIONE DATA DAL GIUDICE A QUO - CONTROLLO DELLE ASSENZE PER INFERMITA' DENUNZIATE DAL LAVORATORE - COMPETENZA DI ORGANI TECNICI DIPENDENTI DA ENTI PUBBLICI - NON DA' LUOGO AD ISPEZIONE PERSONALE COATTIVA, NE' A RESTRIZIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE DEL LAVORATORE - NON E' VIOLATO L'ART. 13 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 5, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, non sottopone il lavoratore ad un'ispezione personale coattiva, ma regola il compimento di una attivita' attinente alla procedura stabilita dalla legge per l'assenza del lavoratore dovuta ad infermita', procedura cui lo stesso lavoratore dipendente ha volontariamente dato causa con la denunzia del suo stato di infermita' e che gli puo' in qualunque momento interrompere rinunziando alla sua denunzia e non sottoponendosi al controllo della situazione sanitaria personale da lui dichiarata con conseguenze esclusivamente inerenti al rapporto di lavoro. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 13, commi primo e secondo, della Costituzione, dell'art. 5, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13  co. 1

Costituzione  art. 13  co. 2

Altri parametri e norme interposte