Sentenza 23/1975 (ECLI:IT:COST:1975:23)
Massima numero 7644
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
23/01/1975; Decisione del
23/01/1975
Deposito del 05/02/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7643
Titolo
SENT. 23/75 B. LIBERTA' PERSONALE - COSTITUZIONE, ART. 13 - INTERPRETAZIONE - LA TUTELA NON COMPRENDE OGNI VIOLAZIONE O LIMITAZIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE, MA SOLTANTO GLI ATTI LESIVI DELL'AUTONOMIA E DISPONIBILITA' DELLA PROPRIA PERSONA (HABEAS CORPUS).
SENT. 23/75 B. LIBERTA' PERSONALE - COSTITUZIONE, ART. 13 - INTERPRETAZIONE - LA TUTELA NON COMPRENDE OGNI VIOLAZIONE O LIMITAZIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE, MA SOLTANTO GLI ATTI LESIVI DELL'AUTONOMIA E DISPONIBILITA' DELLA PROPRIA PERSONA (HABEAS CORPUS).
Testo
L'art. 13 della Costituzione, diretto a difendere l'individuo di fronte alla potesta' coattiva dello Stato, non comprende ogni violazione o limitazione della liberta' personale, cui puo' essere sottoposto in vario modo il cittadino nello svolgimento della sua attivita', ma soltanto gli atti lesivi di quel diritto che trae la sua denominazione tradizionale dell'habeas corpus inteso come autonomia e disponibilita' della propria persona.
L'art. 13 della Costituzione, diretto a difendere l'individuo di fronte alla potesta' coattiva dello Stato, non comprende ogni violazione o limitazione della liberta' personale, cui puo' essere sottoposto in vario modo il cittadino nello svolgimento della sua attivita', ma soltanto gli atti lesivi di quel diritto che trae la sua denominazione tradizionale dell'habeas corpus inteso come autonomia e disponibilita' della propria persona.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte