Sentenza 23/1975 (ECLI:IT:COST:1975:23)
Massima numero 7644
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  23/01/1975;  Decisione del  23/01/1975
Deposito del 05/02/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7643


Titolo
SENT. 23/75 B. LIBERTA' PERSONALE - COSTITUZIONE, ART. 13 - INTERPRETAZIONE - LA TUTELA NON COMPRENDE OGNI VIOLAZIONE O LIMITAZIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE, MA SOLTANTO GLI ATTI LESIVI DELL'AUTONOMIA E DISPONIBILITA' DELLA PROPRIA PERSONA (HABEAS CORPUS).

Testo
L'art. 13 della Costituzione, diretto a difendere l'individuo di fronte alla potesta' coattiva dello Stato, non comprende ogni violazione o limitazione della liberta' personale, cui puo' essere sottoposto in vario modo il cittadino nello svolgimento della sua attivita', ma soltanto gli atti lesivi di quel diritto che trae la sua denominazione tradizionale dell'habeas corpus inteso come autonomia e disponibilita' della propria persona.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte