Sentenza 24/1975 (ECLI:IT:COST:1975:24)
Massima numero 7645
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
23/01/1975; Decisione del
23/01/1975
Deposito del 05/02/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7646
Titolo
SENT. 24/75 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - PENSIONI MILITARI - R.D. 21 FEBBRAIO 1895, N. 70, ART. 186, PRIMO COMMA (MODIFICATO DALL'ART. 11 DEL D.L.C.P.S. 13 AGOSTO 1947, N. 833) - DIPENDENTI PUBBLICI CHE HANNO PERDUTO IL DIRITTO A PERCEPIRE DIRETTAMENTE LA PENSIONE - RIDUZIONE DI UN QUARTO DELLA PENSIONE DA CORRISPONDERSI ALLA MOGLIE E ALLA PROLE - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 24/75 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - PENSIONI MILITARI - R.D. 21 FEBBRAIO 1895, N. 70, ART. 186, PRIMO COMMA (MODIFICATO DALL'ART. 11 DEL D.L.C.P.S. 13 AGOSTO 1947, N. 833) - DIPENDENTI PUBBLICI CHE HANNO PERDUTO IL DIRITTO A PERCEPIRE DIRETTAMENTE LA PENSIONE - RIDUZIONE DI UN QUARTO DELLA PENSIONE DA CORRISPONDERSI ALLA MOGLIE E ALLA PROLE - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 186, primo comma, del R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, (testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari) nel testo modificato dall'art. 11 del D.L.C.P.S. 13 agosto 1947 n. 833, nella parte in cui riduce di un quarto la pensione da corrispondersi alla moglie e alla prole dei dipendenti pubblici che hanno perduto il diritto a percepirla direttamente, per condanna penale o provvedimento disciplinare. Ed invero, se il lavoratore ha diritto ad una retribuzione che sia proporzionata alla qualita' e alla quantita' del suo lavoro (art. 36 Cost.), non puo' disconoscersi che una diminuzione, per qualsiasi causa, del suo trattamento retributivo (al quale si collega quello pensionistico), rompa quella proporzionalita' e infranga quindi una norma costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 186, primo comma, del R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, (testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari) nel testo modificato dall'art. 11 del D.L.C.P.S. 13 agosto 1947 n. 833, nella parte in cui riduce di un quarto la pensione da corrispondersi alla moglie e alla prole dei dipendenti pubblici che hanno perduto il diritto a percepirla direttamente, per condanna penale o provvedimento disciplinare. Ed invero, se il lavoratore ha diritto ad una retribuzione che sia proporzionata alla qualita' e alla quantita' del suo lavoro (art. 36 Cost.), non puo' disconoscersi che una diminuzione, per qualsiasi causa, del suo trattamento retributivo (al quale si collega quello pensionistico), rompa quella proporzionalita' e infranga quindi una norma costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
co. 1
Altri parametri e norme interposte