Ordinanza 25/1975 (ECLI:IT:COST:1975:25)
Massima numero 7647
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
23/01/1975; Decisione del
23/01/1975
Deposito del 05/02/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 25/75. CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, ART. 22 - DANNI SUBITI DALLE SOLE COSE - ESONERO DELLA COMUNICAZIONE INDIRIZZATA AL FONDO COSTITUITO PRESSO L'INAIL - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - AZIONE CONTRO IL RESPONSABILE DEL DANNO EX ARTT. 2043 E 2045 DEL COD. CIV. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 25/75. CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, ART. 22 - DANNI SUBITI DALLE SOLE COSE - ESONERO DELLA COMUNICAZIONE INDIRIZZATA AL FONDO COSTITUITO PRESSO L'INAIL - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - AZIONE CONTRO IL RESPONSABILE DEL DANNO EX ARTT. 2043 E 2045 DEL COD. CIV. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, con riferimento all'art. 24 della Costituzione ("per il caso che l'assicuratore rimanga ignoto"): gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 97 del 1973.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, con riferimento all'art. 24 della Costituzione ("per il caso che l'assicuratore rimanga ignoto"): gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 97 del 1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte