Ordinanza 25/1975 (ECLI:IT:COST:1975:25)
Massima numero 7647
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  23/01/1975;  Decisione del  23/01/1975
Deposito del 05/02/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 25/75. CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, ART. 22 - DANNI SUBITI DALLE SOLE COSE - ESONERO DELLA COMUNICAZIONE INDIRIZZATA AL FONDO COSTITUITO PRESSO L'INAIL - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - AZIONE CONTRO IL RESPONSABILE DEL DANNO EX ARTT. 2043 E 2045 DEL COD. CIV. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, con riferimento all'art. 24 della Costituzione ("per il caso che l'assicuratore rimanga ignoto"): gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 97 del 1973.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte