Sentenza 26/1975 (ECLI:IT:COST:1975:26)
Massima numero 7648
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  06/02/1975;  Decisione del  06/02/1975
Deposito del 06/02/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7649


Titolo
SENT. 26/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 131, NELLA PARTE IN CUI FA OBBLIGO AL MARITO DI DENUNCIARE I REDDITI PROPRI DELLA MOGLIE NON LEGALMENTE SEPARATA - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Non e' ammissibile, perche' non rilevante ai fini della decisione della causa pendente davanti al giudice a quo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (approvazione del t.u. delle leggi sulle imposte dirette) che prevede che ai fini della imposta complementare progressiva sul reddito i redditi della moglie si cumulano con quelli marito, questione sollevata limitatamente all'art. 29 della Costituzione e non pure in riferimento agli artt. 3, 31, 53 della stessa Carta che pure in ipotesi, avrebbe potuto legittimare il dubbio di legittimita' costituzionale della norma impugnata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte