Sentenza 26/1975 (ECLI:IT:COST:1975:26)
Massima numero 7649
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  06/02/1975;  Decisione del  06/02/1975
Deposito del 06/02/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7648


Titolo
SENT. 26/75 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE A QUO - DIVERSO AVVISO DELLA CORTE.

Testo
La Corte, nonostante il giudizio di rilevanza emesso dal giudice a quo, puo' dichiarare inammissibile una questione di legittimita' costituzionale qualora risulti dalla stessa prospettazione del giudice a quo che non vi sia una rigorosa identita' tra l'oggetto della denuncia e della contestazione e il fatto reato. Non e' rilevante la questione di legittimita' costituzionale di una norma qualora dall'accoglimento della questione non deriverebbe, come erroneamente assunto dal giudice a quo, responsabilita' penale a carico di un soggetto per un comportamento che al tempo in cui fu effettuato non era considerato come reato e assumerebbe invece tale qualificazione a seguito della eventuale declaratoria di illegittimita' della norma impugnata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte