Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di Trento - Affidamento di incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo a tempo determinato (nella specie: dirigenti e medici specialisti) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Inadeguata considerazione del quadro delle competenze fissato nello statuto speciale - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili - per inadeguata considerazione del quadro delle competenze fissato nello statuto speciale - le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., degli artt. 7, comma 5, lett. b), della legge prov. Trento n. 5 del 2019 e 12, comma 1, della legge prov. Trento n. 13 del 2019, nonché degli artt. 46, comma 12, della legge prov. Trento n. 5 del 2019, e 12, comma 3, della legge prov. Trento n. 12 del 2019. Le due sequenze di norme impugnate - che disciplinano, rispettivamente, i criteri per l'affidamento di incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo a tempo determinato, a dirigenti esterni all'amministrazione provinciale (individuando le percentuali massime di attribuzione nella misura prima del 20% e poi del 18% degli incarichi dirigenziali in essere) e a medici specialisti (per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere ordinario, prevedendo la relativa procedura i presupposti e la relativa durata) - possono ritenersi riferibili, anche solo astrattamente, al titolo di competenza legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto». I ricorsi governativi invece omettono di prendere in considerazione lo specifico parametro statutario, limitandosi a evocare un generico contrasto con i limiti di competenza posti dallo statuto; né l'evocazione del parametro riguardante l'ordinamento civile può, di per sé, comportare sempre e comunque una contestazione implicita dello spazio di manovra assegnato a Regioni e Province autonome, sia perché - come nel caso di specie - esso può richiedere di essere commisurato ad altri ambiti di competenza, sia perché un affievolimento dell'onere argomentativo può ritenersi ammissibile solo laddove si assuma leso un ambito materiale inequivocabilmente connesso al nucleo della materia in questione. (Precedente citato: sentenza n. 103 del 2017).
L'assolvimento dell'onere argomentativo richiesto quando è posta in dubbio la titolarità di una competenza legislativa di un ente dotato di autonomia speciale non può prescindere da un'adeguata considerazione del quadro delle competenze fissato nel rispettivo statuto speciale, atteso che è solo a seguito di tale ricognizione che possono individuarsi i termini esatti della questione posta alla Corte costituzionale, con riferimento, in particolare, alla valutazione comparativa richiesta dall'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e alla connessa identificazione del parametro di volta in volta pertinente, tra quello costituzionale e quello statutario, in quanto attributivo di forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Deve pertanto ritenersi residuale, e comunque legata a ipotesi in cui è evidente l'estraneità delle competenze statutarie ad un certo ambito materiale perché immediatamente riferibile a un titolo di competenza riservato allo Stato, la possibilità che l'atto introduttivo del giudizio faccia leva unicamente su elementi «indiziari» come la giurisprudenza costituzionale o il quadro della normativa statale, senza confrontarsi espressamente, sia pur in modo sintetico, col quadro delle competenze statutarie. (Precedenti citati: sentenze n. 153 del 2019, n. 151 del 2015 e n. 220 del 2008; ordinanza n. 358 del 2002).
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale il ricorso può ritenersi ammissibile allorché fornisca una sufficiente motivazione circa l'impossibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo statuto speciale con la conseguenza che da esso, valutato nel suo complesso, deve desumersi il riferimento ai parametri statutari che, nella materia oggetto della singola questione, possono fondare interventi del legislatore regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 130 del 2020, n. 43 del 2020 e n. 16 del 2020). Quanto all'adeguatezza del richiamo nell'atto introduttivo del giudizio al parametro statutario, secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, è da ritenersi sufficiente, ma necessaria, un'indicazione, sia pure sintetica al riguardo, in ordine all'estraneità della materia alla sfera di attribuzioni stabilita dallo statuto; in particolare, è ammissibile il ricorso che non sia sfornito degli elementi argomentativi minimi richiesti, ovvero che offra una non implausibile argomentazione sul suo presupposto, ossia la carenza di competenze statutarie. (Precedenti citati: sentenze n. 43 del 2020, n. 153 del 2019, n. 147 del 2019, n. 142 del 2015 e n. 288 del 2013).