Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Norme della Regione Siciliana - Funzionamento delle case della comunità e degli ospedali di comunità, in linea con gli obiettivi del PNRR - Conseguente aumento dei limiti di spesa destinati al personale degli enti del SSR del 15 per cento annuo - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di copertura finanziaria delle leggi di spesa e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 231012).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, dell’art. 71, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, il quale, al fine di sostenere il mantenimento degli standard strutturali e funzionali previsti dalla vigente normativa e garantire la compiuta erogazione dei relativi LEA, dispone che le aziende sanitarie provinciali riconoscano annualmente, in favore delle strutture RSA accreditate, la parte fissa delle spese per il personale dipendente senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito del budget assegnato in sede di contrattualizzazione. L’espressa previsione dell’osservanza del sistema del budget di spesa, quanto al costo del fattore produttivo ivi contemplato, insieme alla garanzia dell’invarianza finanziaria, sottraggono fondatezza al formulato rilievo di violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. e, al contempo, al denunciato vulnus all’art. 81 Cost., in quanto si esclude la possibilità di spese ulteriori rispetto a quelle già programmate.