Sentenza 27/1975 (ECLI:IT:COST:1975:27)
Massima numero 7650
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
18/02/1975; Decisione del
18/02/1975
Deposito del 18/02/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7651
Titolo
SENT. 27/75 A. REATI E PENE - ABORTO DI DONNA CONSENZIENTE - COD. PEN., ART. 546 - NON PREVEDE CHE LA GRAVIDANZA POSSA VENIR INTERROTTA QUANDO L'ULTERIORE GESTAZIONE IMPLICHI DANNO, O PERICOLO, GRAVE MEDICALMENTE ACCERTATO E NON ALTRIMENTI EVITABILE, PER LA SALUTE DELLA MADRE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 31 E 32 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 27/75 A. REATI E PENE - ABORTO DI DONNA CONSENZIENTE - COD. PEN., ART. 546 - NON PREVEDE CHE LA GRAVIDANZA POSSA VENIR INTERROTTA QUANDO L'ULTERIORE GESTAZIONE IMPLICHI DANNO, O PERICOLO, GRAVE MEDICALMENTE ACCERTATO E NON ALTRIMENTI EVITABILE, PER LA SALUTE DELLA MADRE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 31 E 32 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 546 c.p., nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venir interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, grave, medicalmente accertato nei sensi della motivazione, e non altrimenti evitabile per la salute della madre, e' costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 32, primo comma, della Costituzione. L'attuale disciplina dell'aborto della donna consenziente, secondo cui v'e' penale responsabilita' anche quando sia accertata la pericolosita' della gravidanza per il benessere fisico o per l'equilibrio psichico della gestante - senza che ricorrano gli estremi dello stato di necessita' di cui all'art. 54 c.p. - contrasta con un'adeguata tutela della salute della donna gestante. Invero il danno o il pericolo conseguente al potrarsi di una gravidanza puo' essere previsto ma non e' sempre immediato, e inoltre la scriminante dell'art. 54 c.p. si fonda su una equivalenza del bene sacrificato rispetto a quello che si vuole salvare, laddove tale equivalenza non vi e' tra la vita o la salute della madre e la salvaguardia dell'embrione. Il peculiare stato di necessita' della donna incinta in pericolo di grave compromissione alla salute richiede idonea tutela. E' comunque obbligo del legislatore predisporre le cautele necessarie per impedire che l'aborto venga procurato senza seri accertamenti sulla realta' e gravita' del danno o pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire della gestazione: e percio' la liceita' dell'aborto deve essere ancorata ad una previa valutazione della sussistenza delle condizioni atte a giustificarla.
L'art. 546 c.p., nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venir interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, grave, medicalmente accertato nei sensi della motivazione, e non altrimenti evitabile per la salute della madre, e' costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 32, primo comma, della Costituzione. L'attuale disciplina dell'aborto della donna consenziente, secondo cui v'e' penale responsabilita' anche quando sia accertata la pericolosita' della gravidanza per il benessere fisico o per l'equilibrio psichico della gestante - senza che ricorrano gli estremi dello stato di necessita' di cui all'art. 54 c.p. - contrasta con un'adeguata tutela della salute della donna gestante. Invero il danno o il pericolo conseguente al potrarsi di una gravidanza puo' essere previsto ma non e' sempre immediato, e inoltre la scriminante dell'art. 54 c.p. si fonda su una equivalenza del bene sacrificato rispetto a quello che si vuole salvare, laddove tale equivalenza non vi e' tra la vita o la salute della madre e la salvaguardia dell'embrione. Il peculiare stato di necessita' della donna incinta in pericolo di grave compromissione alla salute richiede idonea tutela. E' comunque obbligo del legislatore predisporre le cautele necessarie per impedire che l'aborto venga procurato senza seri accertamenti sulla realta' e gravita' del danno o pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire della gestazione: e percio' la liceita' dell'aborto deve essere ancorata ad una previa valutazione della sussistenza delle condizioni atte a giustificarla.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 31
co. 2
Costituzione
art. 32
co. 1
Altri parametri e norme interposte