Sentenza 28/1975 (ECLI:IT:COST:1975:28)
Massima numero 7652
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  18/02/1975;  Decisione del  18/02/1975
Deposito del 18/02/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 28/75. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - MANIFESTA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE PROPOSTA - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD. PEN., ARTT. 548 (ISTIGAZIONE ALL'ABORTO) E 550 (ATTI ABORTIVI SU DONNA RITENUTA INCINTA).

Testo
E' inammissibile per manifesta irrilevanza la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 548 e 550 c.p. (che puniscono rispettivamente l'istigazione all'aborto e gli atti abortivi su donna ritenuta incinta) sollevata dal Pretore, a seguito di delazione anonima per sfruttamento alla prostituzione senza che la formulazione di un capo di imputazione per "presunta istigazione continuata all'aborto", per fatti cioe' completamente diversi da quelli indicati nell'anonimo, potesse trovare giustificazione in indagini di polizia mai disposte (S. n. 300 del 1974).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte