Sentenza 29/1975 (ECLI:IT:COST:1975:29)
Massima numero 7653
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
20/02/1975; Decisione del
20/02/1975
Deposito del 25/02/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 29/75. LOCAZIONI - IMMOBILI URBANI - LEGGE 26 NOVEMBRE 1969, N. 833, ART. 1 (MODIFICATO DALL'ART. 56 DEL D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745) - PROROGA DEI CONTRATTI IN CORSO IL 1 DICEMBRE 1969, COMPRESI QUELLI STIPULATI IN EPOCA POSTERIORE AL 1 MARZO 1947 - GIUSTIFICAZIONE SIA CON RIGUARDO AI CONDUTTORI CHE AI LOCATORI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 29/75. LOCAZIONI - IMMOBILI URBANI - LEGGE 26 NOVEMBRE 1969, N. 833, ART. 1 (MODIFICATO DALL'ART. 56 DEL D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745) - PROROGA DEI CONTRATTI IN CORSO IL 1 DICEMBRE 1969, COMPRESI QUELLI STIPULATI IN EPOCA POSTERIORE AL 1 MARZO 1947 - GIUSTIFICAZIONE SIA CON RIGUARDO AI CONDUTTORI CHE AI LOCATORI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833 (Norme relative alle locazioni degli immobili urbani) - cosi' come modificato dall'art. 56 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica), convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034 - sollevata dal Pretore di Latina con ordinanza 22 settembre 1972, in riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione. Questa Corte, con la sentenza n. 132 del 1972 citata dal Pretore di Latina, ha ritenuto che non sussiste la violazione del principio di eguaglianza prospettata sotto il profilo che dallo art. 1, secondo comma, della legge n. 833 del 1969 non sono stati prorogati anche i contratti stipulati successivamente al 1 dicembre 1969. Ha rilevato, in proposito, che la situazione dei conduttori che stipularono il contratto anteriormente al 1 dicembre 1969, e' obiettivamente diversa ed e' stata diversamente valutata dal legislatore; e che per i contratti stipulati in epoca successiva la situazione economica e di mercato, diversa da quella esistente al momento di riferimento della proroga dei contratti precedenti, giustificava una valutazione per sopperire ad altre esigenze, valutazioni che implicava una scelta di esclusiva competenza del legislatore. Tali considerazioni valgono con riferimento ai conduttori e ai locatori e non puo' ritenersi, quindi, nella fattispecie in esame, violato l'art. 3 della Costituzione. (Nella specie il Pretore di Latina aveva ritenuto che le citate norme sul regime vincolistico delle locazioni, in corso alla data del 1 dicembre 1969, di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione operavano una arbitraria ed ingiustificata discriminazione: fra conduttori aventi medesime esigenze abitative, assicurando solo a taluni di essi la prevalenza sulla volonta' dei locatori, in base alla data di inizio del contratto; e fra locatori, facendo gravare soltanto su alcuni di essi un medesimo onere di solidarieta' e limitando solo per alcuni di essi il diritto di proprieta' e l'autonomia contrattuale).
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833 (Norme relative alle locazioni degli immobili urbani) - cosi' come modificato dall'art. 56 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica), convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034 - sollevata dal Pretore di Latina con ordinanza 22 settembre 1972, in riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione. Questa Corte, con la sentenza n. 132 del 1972 citata dal Pretore di Latina, ha ritenuto che non sussiste la violazione del principio di eguaglianza prospettata sotto il profilo che dallo art. 1, secondo comma, della legge n. 833 del 1969 non sono stati prorogati anche i contratti stipulati successivamente al 1 dicembre 1969. Ha rilevato, in proposito, che la situazione dei conduttori che stipularono il contratto anteriormente al 1 dicembre 1969, e' obiettivamente diversa ed e' stata diversamente valutata dal legislatore; e che per i contratti stipulati in epoca successiva la situazione economica e di mercato, diversa da quella esistente al momento di riferimento della proroga dei contratti precedenti, giustificava una valutazione per sopperire ad altre esigenze, valutazioni che implicava una scelta di esclusiva competenza del legislatore. Tali considerazioni valgono con riferimento ai conduttori e ai locatori e non puo' ritenersi, quindi, nella fattispecie in esame, violato l'art. 3 della Costituzione. (Nella specie il Pretore di Latina aveva ritenuto che le citate norme sul regime vincolistico delle locazioni, in corso alla data del 1 dicembre 1969, di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione operavano una arbitraria ed ingiustificata discriminazione: fra conduttori aventi medesime esigenze abitative, assicurando solo a taluni di essi la prevalenza sulla volonta' dei locatori, in base alla data di inizio del contratto; e fra locatori, facendo gravare soltanto su alcuni di essi un medesimo onere di solidarieta' e limitando solo per alcuni di essi il diritto di proprieta' e l'autonomia contrattuale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte