Sentenza 30/1975 (ECLI:IT:COST:1975:30)
Massima numero 7654
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  20/02/1975;  Decisione del  20/02/1975
Deposito del 25/02/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 30/75. LOCAZIONI - REGIME DI PROROGA LEGALE - LEGGE 11 DICEMBRE 1971, N. 1115 - FONDAMENTO NELL'ART. 42, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA', COSTITUZIONALE. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - NATURA, FORME, OGGETTO - POSTULA LA GIURIDICA DISCIPLINA DI ELEMENTI ASTRATTI E CONCRETI E DELLA SUA ATTUAZIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1971, n. 1115 (Proroga del vincolo alberghiero e dei contratti di locazione di immobili adibiti all'esercizio di attivita' di natura commerciale od artigianale), sollevata dal Tribunale di Milano, con ordinanza 2 marzo 1972, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione. Invero, l'espropriazione per pubblica utilita' si realizza (come questa Corte ebbe a precisare con sentenza 8-14 febbraio 1962, n. 5) mediante un atto di autorita' che importa immediatamente il trasferimento della proprieta' per motivi di interesse generale da valutarsi con riguardo al singolo atto. E l'atto di autorita', in quanto atto di esercizio di un potere, deve essere giuridicamente disciplinato nei suoi elementi astratti, concreti e per quanto concerne la disciplina della sua attuazione. Non e' quindi, ammissibile un potere generale di espropriazione fuori di una specifica disciplina legislativa e della previsione di un atto tipico al quale sia connesso il verificarsi dell'effetto giuridico. L'espropriazione per motivi di interesse generale si riferisce a beni oggettivamente idonei a conseguire un interesse pubblico specificamente determinato (sentenza 26 febbraio 1959, n. 8) e non ad interessi sociali, economici e giuridici, attinenti alla struttura sociale. (Nella specie il Tribunale di Milano aveva affermato che il regime di proroga legale delle locazioni aveva attuato un trasferimento coattivo dei poteri costituenti il contenuto del diritto di proprieta' a favore di altro privato e in base a una valutazione astratta dell'interesse generale, laddove un trasferimento del genere non poteva operarsi se non a favore di enti pubblici e in base a una valutazione in concreto dell'interesse generale giusta quanto dispone l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 2

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte