Sentenza 31/1975 (ECLI:IT:COST:1975:31)
Massima numero 7655
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  20/02/1975;  Decisione del  20/02/1975
Deposito del 25/02/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7656  7657


Titolo
SENT. 31/75 A. RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - NATURA - PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO E DECISIONALE - COMPETENZA ESCLUSIVA DEI MINISTRI E DEL GOVERNO. REGIONI - CONTROLLI - COSTITUZIONE, ART. 125 - ATTI AMMINISTRATIVI DEFINITIVI DEGLI ORGANI REGIONALI - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO STRAORDINARIO NEI LORO CONFRONTI - ASSUNTA COMPETENZA REGIONALE A CURARE L'ISTRUTTORIA QUANDO L'OGGETTO DEL RICORSO CONCERNA MATERIE ATTRIBUITE ALLA COMPETENZA REGIONALE DAGLI ARTT. 117 E 118 DELLA COSTITUZIONE E AD ESSE TRASFERITE - ESCLUSIONE.

Testo
Come gia' nel preesistente ordinamento (cfr. artt. 14 e 16, n. 4 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, e artt. 36, 54 e ss., 60-61 del regolamento approvato con r.d. 21 aprile 1942, n. 444), anche nelle disposizioni, sotto altri aspetti innovative, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Cap. III, artt.8-15) l'intero procedimento istruttorio e decisionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato e' rimasto affidato alla competenza esclusiva dei Ministri e del Governo. La normativa sotto tale profilo non contrasta con il disposto dell'art. 125 della Costituzione, che sicuramente non esclude l'ammissibilita' del ricorso straordinario contro gli atti amministrativi definitivi degli organi regionali, ne' con gli artt. 55 e ss. della legge n. 62 del 1953, e ancor meno con gli art. 9 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 1971, nei quali non trova alcuna giustificazione una distinzione ed autonomia della fase istruttoria rispetto alla fase decisoria, ne' la spettanza alle Regioni della competenza a curare l'istruttoria quando l'oggetto del ricorso concerna materie attribuite alla loro competenza istituzionale dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, e ad esse trasferite con i decreti legislativi emanati a norma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Con l'attribuzione alle Regioni delle funzioni di amministrazione attiva nelle materie elencate dall'art. 117 della Costituzione non confligge la competenza governativa ad istruire i ricorsi straordinari al Capo dello Stato. D'altra parte anche le disposizioni del primo e del terzo comma dell'art. 11 del D.P.R. n. 1199 del 1971 concernono soltanto una ripartizione interna di materie competenza statale, che non tocca i rapporti costituzionali tra Stato e Regioni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 125

Altri parametri e norme interposte

legge  10/02/1953  n. 62  art. 55  e segg.

decreto del Presidente della Repubblica  24/11/1971  n. 1199  art. 9  e segg.