Sentenza 31/1975 (ECLI:IT:COST:1975:31)
Massima numero 7656
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
20/02/1975; Decisione del
20/02/1975
Deposito del 25/02/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 31/75 B. RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - ASSUNTA AUTONOMIA DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO ED ASSERITA COMPETENZA DELLA REGIONE NELLE MATERIE DI CUI ALL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - RICHIESTA DEL PARERE AL CONSIGLIO DI STATO - SPETTANZA AL MINISTRO - COLLABORAZIONE DELLE REGIONI ALLA RACCOLTA DEGLI ATTI E DOCUMENTI NECESSARI ALLA DECISIONE.
SENT. 31/75 B. RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - ASSUNTA AUTONOMIA DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO ED ASSERITA COMPETENZA DELLA REGIONE NELLE MATERIE DI CUI ALL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - RICHIESTA DEL PARERE AL CONSIGLIO DI STATO - SPETTANZA AL MINISTRO - COLLABORAZIONE DELLE REGIONI ALLA RACCOLTA DEGLI ATTI E DOCUMENTI NECESSARI ALLA DECISIONE.
Testo
Ferma la competenza ministeriale per la cura dell'intero procedimento istruttorio, spetta alla Regione piena facolta' di collaborare alla raccolta degli atti e documenti necessari per la definizione del ricorso, nonche' di presentare deduzioni o elementi utili ai fini della definizione stessa.
Ferma la competenza ministeriale per la cura dell'intero procedimento istruttorio, spetta alla Regione piena facolta' di collaborare alla raccolta degli atti e documenti necessari per la definizione del ricorso, nonche' di presentare deduzioni o elementi utili ai fini della definizione stessa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte