Sentenza 31/1975 (ECLI:IT:COST:1975:31)
Massima numero 7657
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
20/02/1975; Decisione del
20/02/1975
Deposito del 25/02/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 31/75 C. REGIONI - POTERI DELLO STATO NEI CONFRONTI DELLE REGIONI - ASSERITA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - INSUSSISTENZA.
SENT. 31/75 C. REGIONI - POTERI DELLO STATO NEI CONFRONTI DELLE REGIONI - ASSERITA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - INSUSSISTENZA.
Testo
Ne' l'art. 126 ne' altra norma della Costituzione contengono alcuna formale enunciativa nel senso che il Presidente del Consiglio abbia competenza esclusiva ad esercitare i poteri dello Stato nei confronti delle Regioni, e anche altre disposizioni di leggi ordinarie, come l'art. 39, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, o l'art. 6, primo e terzo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, non consentono di desumere al riguardo l'esistenza di un principio generale, incompatibile con la disciplina del procedimento per i ricorsi straordinari al Capo dello Stato, quale e' stata dettata dagli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 1971. Che anzi, anche i decreti legislativi con i quali e' stato attuato il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative nelle materie elencate dall'art. 117 della Costituzione, oltre a prevedere l'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle Regioni attinenti ad esigenze di carattere unitario "mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio d'intesa con il Ministro e con i Ministri competenti", dispongono altresi' costantemente che "gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta per il tramite del Commissario del Governo nella Regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto".
Ne' l'art. 126 ne' altra norma della Costituzione contengono alcuna formale enunciativa nel senso che il Presidente del Consiglio abbia competenza esclusiva ad esercitare i poteri dello Stato nei confronti delle Regioni, e anche altre disposizioni di leggi ordinarie, come l'art. 39, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, o l'art. 6, primo e terzo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, non consentono di desumere al riguardo l'esistenza di un principio generale, incompatibile con la disciplina del procedimento per i ricorsi straordinari al Capo dello Stato, quale e' stata dettata dagli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 1971. Che anzi, anche i decreti legislativi con i quali e' stato attuato il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative nelle materie elencate dall'art. 117 della Costituzione, oltre a prevedere l'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle Regioni attinenti ad esigenze di carattere unitario "mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio d'intesa con il Ministro e con i Ministri competenti", dispongono altresi' costantemente che "gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta per il tramite del Commissario del Governo nella Regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte