Sentenza 32/1975 (ECLI:IT:COST:1975:32)
Massima numero 7658
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  20/02/1975;  Decisione del  20/02/1975
Deposito del 25/02/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 32/75. IMPOSTE E TASSE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 106, PRIMO COMMA - ENTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO, MA NON ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI - TASSABILITA' DELLE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE DEI BENI FACENTI PARTE DEL CAPITALE DELL'IMPRESA - ECCESSO DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - (COSTITUZIONE, ART. 76; LEGGE 5 GENNAIO 1956, N. 1, ART. 63).

Testo
L'art. 106 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), disponendo l'assoggettamento all'imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze realizzate da tutti gli enti tassabili in base a bilancio, anche se non esercenti attivita' speculative, e' in contrasto con l'art. 76 della Costituzione per avere modificato il principio - stabilito dall'art. 20 della legge di delega (legge 5 gennaio 1956, n. 1) - secondo il quale gli enti tassabili in base a bilancio dovevano essere assoggettati ad imposta di ricchezza mobile, per plusvalenze realizzate, solo ove esercitassero attivita' d'impresa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte