Sentenza 33/1975 (ECLI:IT:COST:1975:33)
Massima numero 7659
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
20/02/1975; Decisione del
20/02/1975
Deposito del 25/02/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7660
Titolo
SENT. 33/75 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - INVALIDITA' E VECCHIAIA - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - LEGGE 26 OTTOBRE 1957, N. 1057, ART. 18 - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' LIMITATAMENTE AI SUPERSTITI (VEDOVA E ORFANI) DEL CAPO DELLA FAMIGLIA AZIENDALE - ESCLUSIONE PER I SUPERSTITI DEGLI ALTRI EVENTUALI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA STESSA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 33/75 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - INVALIDITA' E VECCHIAIA - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - LEGGE 26 OTTOBRE 1957, N. 1057, ART. 18 - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' LIMITATAMENTE AI SUPERSTITI (VEDOVA E ORFANI) DEL CAPO DELLA FAMIGLIA AZIENDALE - ESCLUSIONE PER I SUPERSTITI DEGLI ALTRI EVENTUALI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA STESSA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nella parte in cui limita il diritto alla pensione di riversibilita' a favore di superstiti (vedova e orfani) del capo di famiglia aziendale (colonia o mezzadrile) escludendolo per i superstiti degli altri eventuali componenti della famiglia stessa e' costituzionalmente illegittimo, per l'ingiusta discriminazione e l'arbitraria preclusione della pensione di riversibilita' nei confronti di un lavoratore deceduto, effettuate solo perche' questi non era il capo della famiglia aziendale. L'ulteriore differente trattamento tra superstiti del capo della famiglia aziendale e quelli degli altri lavoratori posto dal cit. art. 18 della legge n. 1047 del 1957 e conservato dall'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per i casi di decesso anteriori alla sua entrata in vigore, non viola invece il principio di eguaglianza. Alla stregua dei principi affermati con sent. n. 128 del 1973 della Corte, trattasi anche qui di una scelta politica legislativa diretta a realizzare l'ampliamento della tutela previdenziale, con una gradualita' di passaggi, richiesta dalle disponibilita' finanziarie. In base allo stesso criterio e' da ritenersi infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, primo comma, della legge n. 153 del 1969, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui riconosce il trattamento di riversibilita' alla vedova del coltivatore diretto deceduto dopo l'entrata in vigore della legge, solo se il coniuge era titolare di pensione o lo era con decorrenza 1 gennaio 1970 o successiva.
L'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nella parte in cui limita il diritto alla pensione di riversibilita' a favore di superstiti (vedova e orfani) del capo di famiglia aziendale (colonia o mezzadrile) escludendolo per i superstiti degli altri eventuali componenti della famiglia stessa e' costituzionalmente illegittimo, per l'ingiusta discriminazione e l'arbitraria preclusione della pensione di riversibilita' nei confronti di un lavoratore deceduto, effettuate solo perche' questi non era il capo della famiglia aziendale. L'ulteriore differente trattamento tra superstiti del capo della famiglia aziendale e quelli degli altri lavoratori posto dal cit. art. 18 della legge n. 1047 del 1957 e conservato dall'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per i casi di decesso anteriori alla sua entrata in vigore, non viola invece il principio di eguaglianza. Alla stregua dei principi affermati con sent. n. 128 del 1973 della Corte, trattasi anche qui di una scelta politica legislativa diretta a realizzare l'ampliamento della tutela previdenziale, con una gradualita' di passaggi, richiesta dalle disponibilita' finanziarie. In base allo stesso criterio e' da ritenersi infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, primo comma, della legge n. 153 del 1969, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui riconosce il trattamento di riversibilita' alla vedova del coltivatore diretto deceduto dopo l'entrata in vigore della legge, solo se il coniuge era titolare di pensione o lo era con decorrenza 1 gennaio 1970 o successiva.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte