Sentenza 33/1975 (ECLI:IT:COST:1975:33)
Massima numero 7660
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  20/02/1975;  Decisione del  20/02/1975
Deposito del 25/02/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7659


Titolo
SENT. 33/75 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - COLTIVATORE DIRETTO, MEZZADRO O COLONO - LEGGE 26 OTTOBRE 1957, N. 1047, ART. 18, SECONDO COMMA - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' PER LA VEDOVA - REQUISITO DELLA INVALIDITA' PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - DISCIPLINA DIVERSA RISPETTO A QUELLA DELLA VEDOVA DEL LAVORATORE DIPENDENTE - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nella parte in cui richiede il requisito di invalidita' per il riconoscimento del diritto a pensione di riversibilita' della vedova del coltivatore diretto, mezzadro o colono, e l'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui conferma tale disciplina per i casi di decessi anteriori alla sua entrata in vigore, non viola il principio di eguaglianza per disparita' di trattamento rispetto alla vedova del lavoratore dipendente. La differente normativa trova la sua ragion d'essere nel fatto che la vedova del lavoratore agricolo autonomo, in quanto contribuisce col suo lavoro all'azienda familiare, ha una sua propria tutela assicurativa e previdenziale. L'esclusione della pensione di riversibilita', in aggiunta a quella diretta, era consona al sistema in cui si collocava la disposizione del 1957 e non comportava alcuna violazione del principio di eguaglianza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte