Sentenza 34/1975 (ECLI:IT:COST:1975:34)
Massima numero 7662
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
20/02/1975; Decisione del
20/02/1975
Deposito del 25/02/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7661
Titolo
SENT. 34/75 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI (LEGGE 9 GENNAIO 1963, N. 9, ART. 5) - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - REQUISITI DI CONTRIBUZIONE ANNUA DIVERSI A SECONDA CHE SI TRATTI DI LAVORATORI O LAVORATRICI - GIUSTIFICAZIONE - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 37 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 34/75 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI (LEGGE 9 GENNAIO 1963, N. 9, ART. 5) - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - REQUISITI DI CONTRIBUZIONE ANNUA DIVERSI A SECONDA CHE SI TRATTI DI LAVORATORI O LAVORATRICI - GIUSTIFICAZIONE - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 37 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Sebbene l'art. 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, regoli con norme diverse, per gli uomini e per le donne, i requisiti per il conseguimento della pensione, il divieto di computare per le donne piu' di 104 contributi giornalieri per ciascun anno - oggetto specifico della sollevata questione - corrisponde all'analogo divieto di computo per gli uomini di un numero di contributi eccedenti i 156. Il differente ammontare della contribuzione annuale massima per maturare la pensione trova, d'altra parte, la sua ratio nel minor numero di contributi richiesti per le pensioni di vecchiaia e di invalidita' della donna (rispettivamente 1560 e 520) nei confronti dell'uomo (2340 e 780), nonche' nel differente limite di eta' (55 anni) che la stessa norma pone per la pensione di vecchiaia della donna rispetto a quello (60 anni) che e' previsto per l'uomo. Tenuto complessivamente conto di tale disciplina, il cit. art. 5 della legge n. 9 del 1963 non puo' dirsi in contrasto ne' col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., ne' con quello di parita' di diritti del lavoratore e della lavoratrice di cui all'art. 37 della Costituzione.
Sebbene l'art. 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, regoli con norme diverse, per gli uomini e per le donne, i requisiti per il conseguimento della pensione, il divieto di computare per le donne piu' di 104 contributi giornalieri per ciascun anno - oggetto specifico della sollevata questione - corrisponde all'analogo divieto di computo per gli uomini di un numero di contributi eccedenti i 156. Il differente ammontare della contribuzione annuale massima per maturare la pensione trova, d'altra parte, la sua ratio nel minor numero di contributi richiesti per le pensioni di vecchiaia e di invalidita' della donna (rispettivamente 1560 e 520) nei confronti dell'uomo (2340 e 780), nonche' nel differente limite di eta' (55 anni) che la stessa norma pone per la pensione di vecchiaia della donna rispetto a quello (60 anni) che e' previsto per l'uomo. Tenuto complessivamente conto di tale disciplina, il cit. art. 5 della legge n. 9 del 1963 non puo' dirsi in contrasto ne' col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., ne' con quello di parita' di diritti del lavoratore e della lavoratrice di cui all'art. 37 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 37
Altri parametri e norme interposte