Sentenza 35/1975 (ECLI:IT:COST:1975:35)
Massima numero 7663
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  20/02/1975;  Decisione del  20/02/1975
Deposito del 25/02/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7664


Titolo
SENT. 35/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OGGETTO - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO DI MODIFICARE I TERMINI DELL'IMPUTAZIONE ORIGINARIA - SUSSISTENZA DELLA RILEVANZA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Rientra nella competenza del Pretore modificare i termini della imputazione originaria. Non e', quindi, fondata l'eccezione di inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41, lett. a, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) - sostituito dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 - eccezione proposta dall'Avvocatura Generale dello Stato sotto il profilo che dagli atti del procedimento penale risultava la diversa imputazione del reato previsto dall'art. 41, lett. b, della citata legge n. 1150 del 1942.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte