Sentenza 36/1975 (ECLI:IT:COST:1975:36)
Massima numero 7666
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  20/02/1975;  Decisione del  20/02/1975
Deposito del 25/02/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7665  7667  7668


Titolo
SENT. 36/75 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONE DI GUERRA - LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 648, ART. 77, E LEGGE 18 MARZO 1968, N. 313, ART. 75 - COLLATERALI MAGGIORENNI INABILI A QUALSIASI LAVORO DEL MILITARE O DEL CIVILE DECEDUTO - CONDIZIONI CUI E' SUBORDINATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI SOGGETTI PREVISTI DALLA STESSA LEGGE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Il trattamento pensionistico indiretto di guerra riservato dagli artt. 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e 75 della legge 18 marzo 1968, n. 313, ai collaterali maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro del militare o del civile deceduto e' deteriore rispetto a quello previsto rispettivamente dagli artt. 71 e 64 delle citate leggi per i genitori ed i soggetti a questi assimilati (allevatori, patrigno e matrigna) in quanto per i primi il requisito di inabilita' deve sussistere a date di riferimento ben precise (ossia al momento della morte del militare o del civile o dopo tale data ma prima del raggiungimento della maggiore eta' o, infine, prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi al collaterale la pensione gia' liquidata al padre o alla madre - sicche' restano esclusi dal diritto a pensione i collaterali divenuti inabili successivamente agli eventi anzidetti -) mentre per i genitori (ed ancor piu' per i soggetti ad essi assimilati - che non sono peraltro legati da vincoli di sangue col militare o civile deceduto e seguono i collaterali nell'ordine di vocazione stabilito dalla legge per l'attribuzione del diritto a pensione -) il requisito di inabilita' non e' ancorato ad alcun specifico momento o evento giacche' la legge stabilisce che la pensione indiretta e' concessa al padre che abbia compiuto 58 anni di eta' o sia comunque inabile, nonche' alla madre vedova, prescindendo dalle condizioni di eta' ed inabilita' ed in tutto simile e' il trattamento fatto dalla stessa legge alla categoria degli assimilati ai genitori.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte