Sentenza 36/1975 (ECLI:IT:COST:1975:36)
Massima numero 7668
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
20/02/1975; Decisione del
20/02/1975
Deposito del 25/02/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 36/75 D. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONE INDIRETTA DI GUERRA - LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 648, ART. 77, E LEGGE 18 MARZO 1968, N. 313, ART. 75 - DIRITTO DEI COLLATERALI ALLA PENSIONE - CONDIZIONI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LORO E CON ALTRI SOGGETTI PREVISTI NELLA STESSA LEGGE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 36/75 D. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONE INDIRETTA DI GUERRA - LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 648, ART. 77, E LEGGE 18 MARZO 1968, N. 313, ART. 75 - DIRITTO DEI COLLATERALI ALLA PENSIONE - CONDIZIONI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LORO E CON ALTRI SOGGETTI PREVISTI NELLA STESSA LEGGE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Va dichiarata l'incostituzionalita', per contrasto col principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., dell'art. 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e del corrispondente art. 75 della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313 limitatamente alla parte in cui subordinano il diritto alla pensione indiretta di guerra dei fratelli e sorelle maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che l'inabilita' sussista alla data del decesso del militare o del civile o che divengano inabili anche dopo tale data ma prima di raggiungere la maggiore eta' o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione gia' liquidata al padre o alla madre.
Va dichiarata l'incostituzionalita', per contrasto col principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., dell'art. 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e del corrispondente art. 75 della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313 limitatamente alla parte in cui subordinano il diritto alla pensione indiretta di guerra dei fratelli e sorelle maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che l'inabilita' sussista alla data del decesso del militare o del civile o che divengano inabili anche dopo tale data ma prima di raggiungere la maggiore eta' o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione gia' liquidata al padre o alla madre.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte