Sentenza 37/1975 (ECLI:IT:COST:1975:37)
Massima numero 7669
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
20/02/1975; Decisione del
20/02/1975
Deposito del 25/02/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 37/75 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI DI GUERRA - LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 648, ART. 63, PRIMO COMMA E LEGGE 18 MARZO 1968, N. 313, ART. 51, PRIMO COMMA - FIGLI E FIGLIE MAGGIORENNI COMUNQUE INABILI A QUALSIASI PROFICUO LAVORO - DIRITTO ALLA PENSIONE INDIRETTA DI GUERRA - SUBORDINAZIONE ALLA CONDIZIONE CHE SIANO DIVENUTI INABILI PRIMA DI AVER RAGGIUNTO LA MAGGIORE ETA' OPPURE PRIMA DELLA DATA DI CESSAZIONE DEL DIRITTO DEL GENITORE - LIMITAZIONE CHE NON SI ARMONIZZA CON IL TRATTAMENTO DI PARTICOLARE FAVORE AGLI ORFANI.
SENT. 37/75 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI DI GUERRA - LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 648, ART. 63, PRIMO COMMA E LEGGE 18 MARZO 1968, N. 313, ART. 51, PRIMO COMMA - FIGLI E FIGLIE MAGGIORENNI COMUNQUE INABILI A QUALSIASI PROFICUO LAVORO - DIRITTO ALLA PENSIONE INDIRETTA DI GUERRA - SUBORDINAZIONE ALLA CONDIZIONE CHE SIANO DIVENUTI INABILI PRIMA DI AVER RAGGIUNTO LA MAGGIORE ETA' OPPURE PRIMA DELLA DATA DI CESSAZIONE DEL DIRITTO DEL GENITORE - LIMITAZIONE CHE NON SI ARMONIZZA CON IL TRATTAMENTO DI PARTICOLARE FAVORE AGLI ORFANI.
Testo
L'art. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 ed il corrispondente art. 51, comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, che, in tema di trattamento pensionistico degli orfani di guerra maggiorenni, dispongono che la pensione spetta solo se essi siano divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro prima di aver raggiunto la maggiore eta' oppure prima della data di cessazione del diritto da parte del genitore, prevedono limitazioni che non si armonizzano con le altre norme della legge pensionistica di guerra le quali - per evidenti ragioni di ordine naturale ed etico - assicurano agli orfani, in quanto discendenti immediati del de cuius, un trattamento di particolare favore anteponendosi a tutti gli altri parenti (genitori, assimilati e collaterali) nell'ordine di vocazione al diritto a pensione ed assicurando loro una pensione di maggior consistenza economica.
L'art. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 ed il corrispondente art. 51, comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, che, in tema di trattamento pensionistico degli orfani di guerra maggiorenni, dispongono che la pensione spetta solo se essi siano divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro prima di aver raggiunto la maggiore eta' oppure prima della data di cessazione del diritto da parte del genitore, prevedono limitazioni che non si armonizzano con le altre norme della legge pensionistica di guerra le quali - per evidenti ragioni di ordine naturale ed etico - assicurano agli orfani, in quanto discendenti immediati del de cuius, un trattamento di particolare favore anteponendosi a tutti gli altri parenti (genitori, assimilati e collaterali) nell'ordine di vocazione al diritto a pensione ed assicurando loro una pensione di maggior consistenza economica.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte