Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di Trento - Reclutamento dei dirigenti - Assunzione, in alternativa ai dirigenti di ruolo, di dirigenti con contratto a tempo determinato in percentuale superiore al limite previsto dalla normativa statale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione - Genericità dei motivi - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile - per genericità dei motivi impiegati - la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 12, comma 1, della legge prov. Trento n. 13 del 2019, il quale prevede che la percentuale di incarichi dirigenziali conferibili a personale esterno all'amministrazione provinciale, con contratto di lavoro autonomo, è fissata al 18% delle posizioni dirigenziali in essere presso la Provincia. Il ricorso omette di dare conto delle ragioni per cui la disposizione impugnata si tradurrebbe in un vulnus al principio del buon andamento dell'amministrazione, mancando a tal fine una ricostruzione, anche solo sommaria, della complessiva disciplina provinciale della materia su cui la disposizione impugnata incide, necessaria al fine di verificare i termini dell'asserito contrasto. Mancano, dunque, gli elementi, anche minimi, per esaminare nel merito le censure mosse dal ricorrente sul punto. (Precedenti citati: sentenze n. 290 del 2019, n. 198 del 2019 e n. 245 del 2018).
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali si lamenta la violazione e di presentare una motivazione non meramente assertiva, che indichi le ragioni del contrasto con i parametri evocati, attraverso una sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure. Peraltro, l'esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che in quelli incidentali. (Precedenti citati: sentenze n. 143 del 2020, n. 106 del 2020, n. 25 del 2020, n. 232 del 2019, n. 152 del 2018, n. 107 del 2017, n. 139 del 2006 e n. 450 del 2005; ordinanza n. 140 del 2020).