Sentenza 37/1975 (ECLI:IT:COST:1975:37)
Massima numero 7670
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
20/02/1975; Decisione del
20/02/1975
Deposito del 25/02/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 37/75 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI DI GUERRA - LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 648, ART. 63, PRIMO COMMA E LEGGE 18 MARZO 1968, N. 313, ART. 51, PRIMO COMMA - FIGLI E FIGLIE MAGGIORENNI COMUNQUE INABILI A QUALSIASI PROFICUO LAVORO - DIRITTO ALLA PENSIONE INDIRETTA DI GUERRA - SUBORDINAZIONE ALLA CONDIZIONE CHE SIANO DIVENUTI INABILI PRIMA DI AVER RAGGIUNTO LA MAGGIORE ETA' OPPURE PRIMA DELLA DATA DI CESSAZIONE DEL DIRITTO DEL GENITORE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI GENITORI ED ASSIMILATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 37/75 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI DI GUERRA - LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 648, ART. 63, PRIMO COMMA E LEGGE 18 MARZO 1968, N. 313, ART. 51, PRIMO COMMA - FIGLI E FIGLIE MAGGIORENNI COMUNQUE INABILI A QUALSIASI PROFICUO LAVORO - DIRITTO ALLA PENSIONE INDIRETTA DI GUERRA - SUBORDINAZIONE ALLA CONDIZIONE CHE SIANO DIVENUTI INABILI PRIMA DI AVER RAGGIUNTO LA MAGGIORE ETA' OPPURE PRIMA DELLA DATA DI CESSAZIONE DEL DIRITTO DEL GENITORE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI GENITORI ED ASSIMILATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 ed il corrispondente art. 51, comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, i quali escludono dal diritto a pensione indiretta di guerra gli orfani maggiorenni divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro dopo la maggiore eta' o dopo la data di cessazione del diritto da parte del genitore contrastano col principio di eguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., in quanto pongono in essere un trattamento che e' diverso rispetto a quello riservato dalla legislazione pensionistica ai genitori e assimilati (allevatore, patrigno e matrigna) il cui diritto a pensione indiretta non e' subordinato a limitazioni di ordine temporale in ordine alla insorgenza dell'inabilita' a proficuo lavoro. Al padre o all'assimilato infatti la pensione spetta quando abbiano compiuto il cinquantottesimo anno di eta' o siano comunque inabili; mentre per la madre, allevatrice o matrigna non sono prescritte condizioni di eta' o inabilita' essendo sufficiente lo stato di vedovanza o quello di separazione legale senza diritto ad alimenti (artt. 71 legge n. 648 e 64 legge n. 313).
L'art. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 ed il corrispondente art. 51, comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, i quali escludono dal diritto a pensione indiretta di guerra gli orfani maggiorenni divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro dopo la maggiore eta' o dopo la data di cessazione del diritto da parte del genitore contrastano col principio di eguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., in quanto pongono in essere un trattamento che e' diverso rispetto a quello riservato dalla legislazione pensionistica ai genitori e assimilati (allevatore, patrigno e matrigna) il cui diritto a pensione indiretta non e' subordinato a limitazioni di ordine temporale in ordine alla insorgenza dell'inabilita' a proficuo lavoro. Al padre o all'assimilato infatti la pensione spetta quando abbiano compiuto il cinquantottesimo anno di eta' o siano comunque inabili; mentre per la madre, allevatrice o matrigna non sono prescritte condizioni di eta' o inabilita' essendo sufficiente lo stato di vedovanza o quello di separazione legale senza diritto ad alimenti (artt. 71 legge n. 648 e 64 legge n. 313).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte