Sentenza 37/1975 (ECLI:IT:COST:1975:37)
Massima numero 7671
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
20/02/1975; Decisione del
20/02/1975
Deposito del 25/02/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 37/75 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI DI GUERRA - LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 648, ART. 63, PRIMO COMMA E LEGGE 18 MARZO 1968, N. 313, ART. 51, PRIMO COMMA - FIGLI E FIGLIE MAGGIORENNI COMUNQUE INABILI A QUALSIASI PROFICUO LAVORO - DIRITTO ALLA PENSIONE INDIRETTA DI GUERRA - SUBORDINAZIONE ALLA CONDIZIONE CHE SIANO DIVENUTI INABILI PRIMA DI AVER RAGGIUNTO LA MAGGIORE ETA' OPPURE PRIMA DELLA DATA DI CESSAZIONE DEL DIRITTO DEL GENITORE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ORFANI CHE SIANO DIVENUTI INABILI SUCCESSIVAMENTE - SITUAZIONI OGGETTIVAMENTE IDENTICHE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 37/75 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI DI GUERRA - LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 648, ART. 63, PRIMO COMMA E LEGGE 18 MARZO 1968, N. 313, ART. 51, PRIMO COMMA - FIGLI E FIGLIE MAGGIORENNI COMUNQUE INABILI A QUALSIASI PROFICUO LAVORO - DIRITTO ALLA PENSIONE INDIRETTA DI GUERRA - SUBORDINAZIONE ALLA CONDIZIONE CHE SIANO DIVENUTI INABILI PRIMA DI AVER RAGGIUNTO LA MAGGIORE ETA' OPPURE PRIMA DELLA DATA DI CESSAZIONE DEL DIRITTO DEL GENITORE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ORFANI CHE SIANO DIVENUTI INABILI SUCCESSIVAMENTE - SITUAZIONI OGGETTIVAMENTE IDENTICHE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 ed il corrispondente art. 51, comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, i quali escludono dal diritto a pensione indiretta di guerra gli orfani maggiorenni divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro dopo la maggiore eta' o dopo la data di cessazione del diritto da parte del genitore, contrastano col principio di eguaglianza enunciato nell'art. 3 Cost. in quanto la distinzione da tali norme operata nell'ambito della stessa categoria tra orfani che siano divenuti inabili ad una certa data (prima della maggiore eta' oppure prima della morte del genitore) ed orfani la cui inabilita' sia successivamente insorta e' fonte di discriminazione di situazioni che sono invece oggettivamente identiche.
L'art. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 ed il corrispondente art. 51, comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, i quali escludono dal diritto a pensione indiretta di guerra gli orfani maggiorenni divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro dopo la maggiore eta' o dopo la data di cessazione del diritto da parte del genitore, contrastano col principio di eguaglianza enunciato nell'art. 3 Cost. in quanto la distinzione da tali norme operata nell'ambito della stessa categoria tra orfani che siano divenuti inabili ad una certa data (prima della maggiore eta' oppure prima della morte del genitore) ed orfani la cui inabilita' sia successivamente insorta e' fonte di discriminazione di situazioni che sono invece oggettivamente identiche.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte