Ordinanza 40/1975 (ECLI:IT:COST:1975:40)
Massima numero 7674
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
20/02/1975; Decisione del
20/02/1975
Deposito del 25/02/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 40/75. STRANIERO E APOLIDE - D.LGS.11 FEBBRAIO 1948, N. 50, ARTT. 1 E 2 - OBBLIGO DI DENUNCIARE L'OSPITALITA' CONCESSA A STRANIERI O AD APOLIDI - ENTITA' DELLA PENA RISPETTO AD ALTRE IPOTESI CRIMINOSE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 2 E 3 COST. ED ART. 8 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 40/75. STRANIERO E APOLIDE - D.LGS.11 FEBBRAIO 1948, N. 50, ARTT. 1 E 2 - OBBLIGO DI DENUNCIARE L'OSPITALITA' CONCESSA A STRANIERI O AD APOLIDI - ENTITA' DELLA PENA RISPETTO AD ALTRE IPOTESI CRIMINOSE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 2 E 3 COST. ED ART. 8 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui altra identica sia stata gia' dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, aventi per oggetto sanzioni per omessa denuncia dell'ospitalita' concessa a stranieri o ad apolidi, impugnati - in riferimento all'art. 2 Cost., in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ed all'art. 3 Cost. - sotto il profilo dell'irragionevolezza della comminatoria di una pena piu' grave per chi abbia alloggiato o dato ospitalita', anche gratuitamente, ad uno straniero o ad un apolide invece che ad un cittadino e della parificazione di fattispecie diverse, quali l'alloggio per mercede e quello gratuito od occasionale). Cfr.: sent. n. 104 del 1969, ordd. n. 76 del 1971 e n. 78 del 1973.
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui altra identica sia stata gia' dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, aventi per oggetto sanzioni per omessa denuncia dell'ospitalita' concessa a stranieri o ad apolidi, impugnati - in riferimento all'art. 2 Cost., in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ed all'art. 3 Cost. - sotto il profilo dell'irragionevolezza della comminatoria di una pena piu' grave per chi abbia alloggiato o dato ospitalita', anche gratuitamente, ad uno straniero o ad un apolide invece che ad un cittadino e della parificazione di fattispecie diverse, quali l'alloggio per mercede e quello gratuito od occasionale). Cfr.: sent. n. 104 del 1969, ordd. n. 76 del 1971 e n. 78 del 1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte