Sentenza 41/1975 (ECLI:IT:COST:1975:41)
Massima numero 7675
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
20/02/1975; Decisione del
20/02/1975
Deposito del 06/03/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7676
Titolo
SENT. 41/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - D.P.R. 18 FEBBRAIO 1971, N. 18, ART. 122 - PREVISIONE DI UNA VACATIO LEGIS PIU' AMPIA DI QUELLA ORDINARIA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 41/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - D.P.R. 18 FEBBRAIO 1971, N. 18, ART. 122 - PREVISIONE DI UNA VACATIO LEGIS PIU' AMPIA DI QUELLA ORDINARIA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Va dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 122 del D.P.R. n. 18 del 1971 (che in mancanza di una specifica autorizzazione dell'autorita' delegante ha previsto una vacatio legis piu' ampia di quella ordinaria) poiche' la sua risoluzione non riveste alcuna rilevanza ai fini della definizione del giudizio di merito.
Va dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 122 del D.P.R. n. 18 del 1971 (che in mancanza di una specifica autorizzazione dell'autorita' delegante ha previsto una vacatio legis piu' ampia di quella ordinaria) poiche' la sua risoluzione non riveste alcuna rilevanza ai fini della definizione del giudizio di merito.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte