Sentenza 41/1975 (ECLI:IT:COST:1975:41)
Massima numero 7675
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  20/02/1975;  Decisione del  20/02/1975
Deposito del 06/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7676


Titolo
SENT. 41/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - D.P.R. 18 FEBBRAIO 1971, N. 18, ART. 122 - PREVISIONE DI UNA VACATIO LEGIS PIU' AMPIA DI QUELLA ORDINARIA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Va dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 122 del D.P.R. n. 18 del 1971 (che in mancanza di una specifica autorizzazione dell'autorita' delegante ha previsto una vacatio legis piu' ampia di quella ordinaria) poiche' la sua risoluzione non riveste alcuna rilevanza ai fini della definizione del giudizio di merito.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte