Sentenza 41/1975 (ECLI:IT:COST:1975:41)
Massima numero 7676
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  20/02/1975;  Decisione del  20/02/1975
Deposito del 06/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7675


Titolo
SENT. 41/75 B. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - TERMINI - D.P.R. 2 FEBBRAIO 1970, N. 62, E D.P.R. 18 FEBBRAIO 1971, N. 18, ARTT. 123 e 126 (IN MATERIA DOGANALE) - EMANAZIONE NEI TERMINI STABILITI NELLA LEGGE DELEGANTE - ATTUAZIONE SOLO PARZIALE DELLA DELEGA - NON INVALIDA L'INTERA LEGGE DELEGATA - EVENTUALI DISARMONIE - ELIMINAZIONE NEI MODI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Vanno dichiarate non fondate, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18 e D.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, emanati in attuazione della delega conferita al Governo in materia doganale con la legge 23 gennaio 1968, n. 29, posto che essi sono stati tutti emanati entro i limiti di tempo stabiliti dalla legge e che la mancata attuazione della delega riguarda settori specifici e secondari o comunque tali da non compromettere la riforma dell'ordinamento doganale di cui la legge in parola ha inteso promuovere l'attuazione e da determinare, conseguentemente, l'invalidazione della intera legge delegata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte