Sentenza 42/1975 (ECLI:IT:COST:1975:42)
Massima numero 7677
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  20/02/1975;  Decisione del  20/02/1975
Deposito del 06/03/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7678


Titolo
SENT. 42/75 A. REATI E PENE - COD.PEN.MIL. PACE, ART. 260 - REATI PER I QUALI LA LEGGE STABILISCE LA PENA DELLA RECLUSIONE MILITARE NON SUPERIORE NEL MASSIMO A SEI MESI - PROCEDIBILITA' SUBORDINATA ALLA RICHIESTA DEL COMANDANTE DEL CORPO DA CUI DIPENDE IL MILITARE COLPEVOLE - GIUSTIFICAZIONE - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 260, secondo comma, c.p.m.p., nella parte in cui subordina la procedibilita' per i reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, alla richiesta del comandante del corpo da cui dipende il militare colpevole. La norma impugnata, infatti, non crea affatto un privilegio a favore dei militari poiche' l'attribuzione al comandante del corpo del potere di scelta fra l'adozione di provvedimenti di natura disciplinare ed il ricorso all'ordinaria azione penale poggia sulla considerazione che vi sono dei casi in cui per la scarsa gravita' del reato, l'esercizio incondizionato dell'azione militare potrebbe causare un pregiudizio proporzionalmente maggiore di quello del reato stesso. E d'altro canto l'esclusione del diritto di querela mentre e' giustificata dal fatto che nei reati militari e' sempre insita un'offesa alla disciplina e al servizio (e quindi una lesione di un interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all'interesse privato caratteristico della querela) non puo' dirsi che comporti una ingiustificata disparita' in ordine alla tutela del diritto all'integrita' fisica delle persone di reati commessi da militari che per il diritto penale comune sarebbero perseguibili a querela, poiche' non manca di certo all'interessato l'azione per far valere, in altra sede, i propri diritti ove la richiesta non sia inoltrata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte